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Originale: Archivio Arcivescovile di Ravenna,
perg. B.363 [A]. Petizione d'enfiteusi (originale
di minuta) a rinnovazione di un precedente pactum convenientie. Non è coerente l'anno
di coreggenza di Lotario II, che sarebbe il 12º, non
il 13°. Mancano le subscriptiones, come in isvariate altre
carte indubbiamente autentiche che si conservano nell'AARa.
Sul recto, nel margine superiore, in scrittura
del sec. XVIII: 943.. Sul verso, in scrittura
di due mani, come pare, del sec. XIII: Carta
de piscatione in Padareno, de Pesalardo usque ad mare.
Carta super piscatione Padareni. In scrittura
del sec. XVI la segnatura archivistica antica: qq.
n. 22.. Pergamena in buono stato di conservazione
con quattro piccoli fori, due dei quali in corrispondenza
dello scritto. Misure: mm 296 x 594.
Rogatario
è Giorgio [I della silloge Buzzi], notaio della santa
chiesa ravennate.
Edizioni: MURATORI, Antiquitates, Dissert.
LXXV, coll. 455-7; FANTUZZI, IV, pp. 174-5,
n. 10; SPRETI, Notizie, pp.7-8; VESI, Documenti,
pp. 189-91; MONTI, Corporazioni, I, pp. 217-19;
ZACCARINI, Revisione, pp. 31-2; BENERICETTI
(cur.), Carte del decimo secolo, I, pp.106-8,
n.48; PIERPAOLI, Storia, pp. 261-3 (traduzione).
Cfr. CROSARA, Scole, p. 47 sgg. e BUZZI, Curia,
p. 37.
Osservazioni
e avvertenze di ortografia trascrittiva
Trascrizione di
Umberto Zaccarini
+ In n(omine) Patris et Fil(ii) et Spir(itus) s(an)c(t)i.
Anno D(e)o propitjo pontificat(us) dom(ni) Marini
sum(m)i pontificis et universal(is) papae
;in apostolica sac(ratissima) beati Petri sede primo,
sicque regn(ante) dom(no) Hugone piissimo rege anno
septimo decimo sed et /2/
dom(no) Lothario item regem eius filio anno tercio
decimo, die duodecimo m(en)sis Aprilis, ind(i)tjone
prima, Rav(enne). Domino sancto et meritis beatissi(mo)
atque apostolico patri patru(m) domno Petro sanctissi(mo)
s(an)c(t)e catholice Rav(ennatis) /3/ eccl(esi)e archiep(iscopo),
Iohannes qui v(o)c(atur) Zacula et Demetrius germ(ani),
Leo qui v(o)c(atur) de Scamp(er)to, Dominicus et
Ursus germ(ani), Stephanus, Dominicus de Mercuria,
Honestus, Leo qui v(o)c(atur) Bonizo, alio Leo,
Petrus v(e)l cunctos fratres et con/4/sortes
n(ost)ros Scole piscator(u)m Patoreno, seu filiis
et nepotib(us) n(ost)ris qui in ipsa scola ad pisces
capiend(os) p(er)manere voluerint. Fatjlis impetrandi
via est, quociens beneficia a s(an)c(t)a v(est)ra
Rav(ennate) æcc1(esi)a, q(uo)d iuri eius n(on) noceat,
/5/ postulari, sed id semp(er)
apostolat[ui v](est)ro ordinare confidim(us) ut,
facultate s(an)c(t)e cui, D(e)o auctore,
presidetis ;æccl(esi)e,
v(est)ro regimini augeri possit magis
qua(m) minui; et ideo, securi de benivolencia apostolatui
v(est)ro, suppliciter speram(us) /6/ uti fluvio
qui ditjtur Patoreno extendente da locus q(ui)
dicitur Pensalardo usque in mare licencia(m) habeam(us)
piscand(i). Quas predictas res
a genitorib(us) v(e)l antecessorib(us) n(ostr)is
in prefata scola largitum fuit p(er) pactum convenientje
statutis anteriore ab antecessorib(us) v(est)ris,
enfiteuticario modo postulamus largiri, /7/ si minime cuiqua(m) per
enfiteusin antea sunt largitas, v(e)l si iuste et
racionabiliter a vob(is) petivim(us) et ab aliis
minime detinentur. Nos qui supra Iohannes qui v(o)c(atur)
Zacula et Demetrius germ(ani), Leo qui v(o)c(atur)
de /8/ Scamp(er)to, Dominicus
et Ursus germ(ani), Stephanus, Dominic(us) de Mercuria,
Honestus, Leo qui v(o)c(atur) Bonizo, alio Leo,
Petrus v(e)l cunctos fr(atre)s et consortes n(ost)ros
Sclole piscator(u)m Patoreno seu filiis et nepotib(us)
n(ost)ris qui in /9/ pred(i)cta
scola ad pisces capiend(os) p(er)manere voluerint,
donec nos divina maiestas in hac luce iuss(erit)
p(er)manere, promittentes promittim(us) ut amodo
in antea reddere debeam(us) parti s(an)c(t)e v(est)re
Rav(ennatis) æccl(esie) de om(n)i /10/
piscacione et capcione que in pred(i)cto Pa[to]reno
ubi soliti sum(us) piscari, ad s(an)c(t)am v(est)ram
Rav(ennatem) æccl(esi)am, utilitate v(e)l v(est)ra
dominatjone aut de successorib(us) v(est)ris, v(e)l
eciam v(est)ros ministeriales, de om(n)i genere
/11/ piscium que inibi prenderim(us)
reddere debeam(us) parti quadragesime, aut pisces
quadragesima(m) aut den(arios) quadragesima(m),
excepto si nob(is) aut fil(iis) et nepotib(us) n(ost)ris
storione(m) aut adalu(m) in longitudine plus
de quatuor pedes prenderimus, /12/
sine sciencia aut v(est)ra voluntate v(e)l v(est)ris
nullo modo venundare debeam(us). Et si vos v(est)risq(ue)
successorib(us) de storione(m) aut adalu(m)
scire fecerim(us), et v(est)ra voluntate non fuerit
comparare sicut inter nos /13/
convenit q(uo)d iustu(m) est, licencia(m) habeam(us)
venundare ubi n(ost)ra voluntas decreverit, salva
iustitja dom(nica) p(er)sol(venda), sic(ut) de aliis
que sup(erius) l(eguntur). Hec om(ni)a sine aliqua
fraud(e) v(e)1 dolo nos cum fili(is) et nepotib(us)
v(e)1 con/14/sortib(us) conservare et
adimplere debeam(us); et si forsitan, q(uo)d absit,
de fraude incriminati fuerim(us), d(e) om(ni)a que
sup(erius) 1(eguntur) absque dilatatjone vob(is)
p(er) sacram(en)tum securi facere debeam(us). Et
non habeatis licencia(m) hanc enfi/15/teusin
aut s(uprascrip)ta aqua alicui homini dare aut oponere,
p(er) null(um) ingeniu(m) v(e)l argum(en)tu(m);
q(uo)d si facere presumpserim(us), et ea que sup(erius)
l(eguntur) n(on) adimpleverim(us), daturi erim(us)
parti s(an)c(t)e v(est)re Rav(ennatis) æccl(esie)
nos n(ost)risq(ue) fil(iis) et nepotib(us) v(e)l
consor/16/tib(us)
Scole piscator(u)m, p(er) una(m)qua(m)q(ue) p(er)sona(m),
auri unci(as) duas. Sed et post transitu(m) nostrum,
quorum sit quando D(omi)no placuerit,
tociens d(i)cta aqua ad ius dominiu(m)q(ue) s(an)c(t)e
v(est)re Rav(ennatis), cui est proprietas, revertatur
eccl(esi)a. /17/ Qua(m) vero enfiteusin
n(ost)re pagina(m) Georgio not(ario) s(an)c(t)e
v(est)re Rav(ennatis) æccl(esi)e scribend(am) rogavim(us),
in qua nos subscripsim(us) v(e)l sign(um) s(an)c(t)e
crucis fecim(us), testib(us)q(ue) a nob(is) rogitis
obtulim(us) subscribenda(m), qua(m)q(ue) et in arcivo
s(an)c(t)e v(est)re Rav(ennatis) eccl(esi)e /18/ pro futuris
tempor(ibus) sub stipulatjone et sponsione tradedim(us)
recondend(am). Sub die m(en)sis et ind(itjone) s(uprascrip)ta
prima, Rav(enne).

Versione italiana di Mario Pierpaoli
Nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Nellanno
a Dio caro primo del pontificato del signore Marino
sommo pontefice e papa universale nella sacratissima
sede apostolica del beato Pietro, e così regnando
per lanno decimosettimo il signore Ugo piissimo
re e con lui per lanno decimoterzo il signore
Lotario re figlio suo, il giorno 12 del mese di
aprile, nella prima indizione, a Ravenna.
Al signore
santo e per i meriti beatissimo e apostolico padre
dei padri, il signore Pietro santissimo arcivescovo
della santa cattolica chiesa di Ravenna, Giovanni
detto Zacula e Demetrio fratelli, Leone detto di
Scamperto, Domenico e Orso fratelli, Stefano, Domenico
di Mercuria, Onesto, Leone detto Bonizo, un altro Leone, Pietro e tutti i confratelli
e consoci nostri della scola dei pescatori nel Padoreno
e figli e nipoti nostri che vorranno rimanere nella
scola stessa per pigliare il pesce.
Facile
è la strada per ottenere, ogni volta che uno chiede
benefici alla santa vostra chiesa di Ravenna, ciò
che non leda i suoi diritti, e questo confidiamo
sempre che voglia concederlo la vostra autorità
apostolica, perché con sacra disposizione possa
rafforzarsi piuttosto che sminuirsi il governo della
vostra chiesa al quale per volontà di Dio presiedete.
Perciò fiduciosi nella benevolenza della vostra
autorità apostolica supplichevolmente speriamo di
avere licenza di pescare nel fiume chiamato Padoreno
dalla località chiamata Pensalardo fino al mare.
Le cose predette, cioè quanto ai nostri genitori
e predecessori nella suddetta scola fu dai vostri
predecessori concesso per antecedente patto di convenzione
per cose stabilite, noi domandiamo che a titolo
di enfiteusi siano a noi concesse, sempre che a
nessuno siano state prima concesse in enfiteusi
e noi giusta e ragionevole richiesta abbiamo a voi
presentato e da altri non siano per nulla detenute.
Noi sopra
scritti Giovanni detto Zacula e Demetrio fratelli,
Leone detto di Scamperto, Domenico e Orso fratelli,
Stefano, Domenico di Mercuria, Onesto, Leone detto
Bonizo, un altro Leone, Pietro e tutti i confratelli
e consoci nostri della scola dei pescatori nel Padoreno
e figli e nipoti nostri che vorranno rimanere nella
predetta scola per pigliare il pesce, finché la
Divina Maestà comanderà che restiamo in questo mondo,
solennemente promettiamo di consegnare come in precedenza
alla parte della santa vostra chiesa ravennate di
tutto il pescato che si ricava nel predetto Padoreno
dove siamo soliti pescare, per utilità e uso di
proprietà della santa vostra chiesa ravennate e
per i vostri successori e anche per i vostri ministeriali:
di consegnare cioè alla parte la quadragesima in
pesce o in denaro di ogni genere di pesci che lì
avremo preso, eccettuato il caso che, se noi o i
figli o i nostri nipoti avremo catturato uno storione
oppure un làdano di lunghezza superiore a quattro
piedi, non possiamo assolutamente metterlo in vendita
a vostra insaputa e senza il consenso vostro o dei
successori. Se invece avremo informato voi o i vostri
successori dello storione o del làdano, e voi non
vorrete comperarlo al prezzo che fra noi si convenga
esser giusto, noi avremo licenza di metterlo in
vendita dove la nostra volontà avrà deciso, salva
la quota padronale da pagare come del resto che
sopra si legge. Tutto questo senza sotterfugio o
inganno dobbiamo rispettare ed eseguire noi con
figli e nipoti e consoci. E se per caso (non succeda
mai!) saremo accusati di imbroglio, di tutto quanto
si legge sopra e senza dilazione con giuramento
dobbiamo darvi garanzia. E non abbiamo licenza di
cedere questa enfiteusi o la sopra scritta acqua
ad altra persona o di ipotecanla, senza ricorrere
ad alcun accorgimento o scusa. Se avremo presunto
di farlo e di non adempiere quanto sopra si legge,
noi e i nostri figli e nipoti e consoci della scola
dei pescatori dovremo versare due once doro
a persona alla parte della santa vostra chiesa di
Ravenna. E inoltre dopo la nostra morte e
ciò sia quando a Dio piacerà lacqua
tante volte detta ritorni al diritto e al dominio
della santa vostra chiesa ravennate, della quale
è proprietà.
Abbiamo
chiesto a Giorgio, notaio della santa vostra chiesa
di Ravenna, di scrivere il testo della nostra enfiteusi.
In esso noi abbiamo firmato oppure abbiamo tracciato
il segno della Santa Croce e labbiamo fatto
sottoscrivere da testimoni da noi convocati. Il
testo labbiamo depositato anche nellarchivio
della santa vostra chiesa ravennate a futura memoria
per stipulazione e reciproca obbligazione, il giorno
del mese e nellindizione prima come sopra
scritti, a Ravenna.

Commento di Umberto Zaccarini
a corredo
della 1ª edizione moderna della Carta piscatoria
(1988)
La pergamena ravennate conosciuta,
dal saggio omonimo di Fulvio Crosara, come Carta piscatoria è indubbiamente il più antico documento nel mondo
occidentale che riguarda una corporazione libera
di artieri in questo caso di pescatori
precorritrice di quelle che daranno luogo al noto
fenomeno delle artes nel Comune popolare dei secoli di
poi. Lo stesso vocabolo scola,
che nel testo compare non nel senso classico di
àmbito didattico ma in quello seriore di confraternita
e insieme di associazione professionale, ci riconduce
a una tradizione, quanto meno terminologica, di
lascito tardoantico. E perciò ci autorizza a collocare
ben più addietro nel tempo l'origine di questa fratria e consorteria di pescatori ravennati (fratres et consortes si autodefiniscono gli estensori medesimi della
nostra carta), talché l'Hartmann ritenne di vedere
in essa la continuazione di un antico collegium
romano-bizantino. Il che oggi è questione del tutto
pacifica fra gli studiosi.
Ma il punto di maggior rilievo per
noi non è codesto. È stabilire se e in quale misura
la Scola piscatorum Patoreno del 943 si ricolleghi a quella Scola piscatorum tout-court che nel 1081
compare allimprovviso quale livellaria di
numerose peschiere nelle valli Zusverti e Fenaria ossia di là e
di qua dal Po di Primaro lontano dunque dalle
acque del Badareno, oggetto della petizione primitiva.
A dar forza agli indizi che della stessa corporazione
deve trattarsi, va osservato che dal 962, con un
rapido crescendo d'iniziative d'investimento, il
Pirotolo, ossia la laguna a ridosso del Patoreno, era divenuto un centro di produzione del sale marino di
rilievo economico non marginale, segnatamente dopo
la distruzione di Comacchio del 932 ad opera dei
Veneziani e il conseguente abbandono di quelle saline.
È ragionevole, dunque, arguire che la persistenza
di impianti peschieri nelle medesime acque sublitoranee
ora sorgevano le saline ravennati non fosse più
compatibile con la nuova destinazione produttiva.
Di qui, l'esodo necessitato dei pescatori verso
acque più interne, semisalmastre, e perciò non appetite
dai salinari.
Formalmente, la nostra Carta è una peticio d'enfiteusi rivolta all'arcivescovo di Ravenna in quanto dominus temporale del territorio e delle
acque interne già esarcali. L'incomputezza dell'escatocollo,
ossia la carenza delle subscritiones
dei petitori e dei testi di rito nonché lassenza
del legimus
dell'arcivescovo, non autorizza conclusioni di alcun
genere, salvo che essa evidentemente servì da promemoria
del rogito ad uso della cancelleria e della
camera metropolitana. La cosa ha diversi altri riscontri
fra le carte arcivescovili di Ravenna. In ogni caso,
il documento è indubbiamente autentico. A parte
le considerazioni di vario tipo già formulate in
tal senso dal Crosara (si veda oltre, in bibliografia),
è resolutivo il riscontro paleografico coi numerosi
altri autografi dello stesso notaio Giorgio che
si conservano tutt'ora. La sua scrittura e in particolare
i suoi stilemi grafici sono inconfondibili, direi
inimitabili.
La Carta giacque sepolta per quasi otto secoli in un qualche anfratto
dell'archivio metropolitano di Ravenna, dal cui
letargo la tolsero nel 1742 le Antiquitates del Muratori con l'esibirla
a corredo documentale della dissertatio
LXXV. L'anonima trascrizione qui edita presentava,
però, sia lacune del testo sia fraintendimenti del
lessico che, pur senza infirmarne la comprensione
essenziale, ne condizionarono la compiuta lettura,
come fonte storiografica affatto unica, da parte
dei non pochi studiosi delle istituzioni economiche
e giuridiche del medioevo che la trattarono finora
in codesta stesura. Venendo al dettaglio, lo stesso
nomen iuris
del petitum testuale della nostra carta, che
nella versione muratoriana si legge storpiato in
scriptum convenientiae (espressione
destituita d'ogni valenza tecnica), assume ben altre
prospettive di lettura se reso come indubbiamente
risulta dal testo in pactum convenientie statutis, locuzione
ricorrente nella diplomatica ravennate dei secoli
di mezzo, da esplicitare alla luce di una «cartula
pacti, conventionis donationisque» attestataci nel
formulario notarile di Ravenna, alla prima metà
del sec. VII, dai Papyri Italiens del Tjäder (I, P. 25, p.
380, rg. 3). La cosa, con le sue varie implicazioni
d'ordine storico-giuridico, non mancherà certamente
d'aver eco negli studi futuri del nostro documento.
Cade qui, infine, l'opportunità
di dare un nome all'autore materiale della trascrizione
settecentesca, che sinora fu l'unica attraverso
cui si conobbe dal pubblico la Carta piscatoria. Esclusi d'un subito il
Muratori stesso e il sacerdote modenese Pietro Ercole
Gherardi, suo fiduciario itinerante ambedue
troppo esperti diplomatisti per incepparsi dinanzi
a scogli paleografici di tanto ordinaria difficoltà
il cerchio degli indizi pare stringersi intorno
ai nomi dell'abate classense Pietro Canneti e del
parimenti camaldolese Pier Paolo Ginanni, entrambi
corrispondenti privilegiati del Vignolese per lo
spoglio dei fondi ravennati.
Escluderei il Canneti, con tutta
tranquillità, del quale non si conoscono trascrizioni
diplomatiche fornite al Muratori per le sue edizioni
(si veda in proposito l'ottimo saggio di A. Vasina,
L. A. Muratori
fra erudizione locale e storia regionale
,
in Lineamenti
culturali dell'Emilia-Romagna, Ravenna 1978,
pp. 149-93). Resta dunque, indiziatissimo da più
elementi, il nome del Ginanni. Erudito scopritore
e trascritto di fonti letterarie e narrative classensi,
poi edite nei Rerum, era qui senza meno ai suoi primi
cimenti con le pergamene dell'Archivio arcivescovile
ravennate, che ebbe appunto incarico di risistemare
dopo la morte del Canneti, avvenuta nel 1731, e
che poi in gran parte regestò nel suo monumentale
ms. Tabularii metropolitanae Ravennatis index alphabeticus verborum et rerum.
Di lui, peraltro, è quasi certa la trascrizione
di alcune altre carte nostrali, del pari incluse
dal Muratori nelle Antiquitates. Circa la data del ritrovamento e della trascrizione
della Carta
piscatoria (sconosciuta dal Rossi e da tutta
l'erudizione ravennate pre-settecentesca) s'ha da
privilegiare ovviamente il lasso cronico fra il
1731 e il 1741, ossia fra l'accesso del Ginanni
al fondo archivistico arcivescovile e il suo esodo
da Ravenna per assumere altri incarichi di religioso.
A parte le considerazioni suddette,
è noto che L. A. Muratori non ebbe mai entratura
nell'Archivio metropolitano di Ravenna, e ciò ad
onta delle sue reiterate richieste indirizzate sia
all'arcivescovo Matteo Nicolò Farsetti, sia a procacciarsi
le malleverie del caso presso di lui (cfr. A. Sorbelli,
Spigolature dai carteggi di alcuni corrispondenti di L. A. Muratori,
in Miscellanea
di studi muratoriani, Modena 1933, pp. 194 e
215-6). Alla ricusazione per silentium delle istanze del Vignolese (di un esplicito formale
rifiuto non si ha traccia) certamente non estraneo
dovette essere l'assunto patronato delle rivendicazioni
estensi da parte dello stesso Muratori in
funzione anticuriale e implicitamente antiravennate
nella vertenza circa la giurisdizione temporale
sul territorio di Comacchio. Vertenza che, complicata
dalle reciproche rivendicazioni su Argenta, avvelenò
i rapporti fra la comunità ferrarese e l'archiepiscopio
ravennate per tutto l'arco del Settecento, e anche
oltre.

Commento di Umberto Zaccarini
a corredo
della 2ª edizione moderna della Carta piscatoria
(1993)
Undici petitori nominativamente elencati
(Giovanni detto Zacula e suo fratello Demetrio,
Leone di Scamperto, Domenico e suo fratello Orso,
Stefano, Domenico di Mercuria, Onesto, Leone detto
Bonizo, un altro Leone e Pietro) per conto anche
di tutti i loro fratres et consortes della Scola dei pescatori
«nel Patoreno» nonché dei figli e nipoti i quali
vorranno permanere nella stessa scola ad
pisces capiendos chiedono in enfiteusi allarcivescovo
Pietro IV la licenciam
piscandi nelle acque suddette a iniziare dal
luogo che si dice Pensalardo sino al mare, con lobbligo
di corrispondere ai ministeriales
della santa chiesa ravennate la quarantesima
parte del pescato, oppure lequivalente in
denaro, e inoltre di dar prelazione allarcivescovo
di ogni storione o làdano superiore ai quattro piedi
di lunghezza che dovessero catturare. Il testo precisa
che si chiede in sostanza di rinnovare la medesima
largizione fatta per
pactum convenientie statutis dagli arcivescovi
predecessori di Pietro in favore della stessa scola,
ossia in favore dei genitori e dei predecessori
degli attuali richiedenti.
Questo il sunto del documento il
quale da novantacinque anni a questa parte (cioè
da quando Arrigo Solmi lo recuperò allattenzione
del mondo scientifico) può ben dirsi, con le parole
di Antonio Ivan Pini, che è «uno dei documenti più
discussi e tormentati della storiografia medievale,
non solo italiana, ma europea».
Come loracolo della sibilla,
infatti, la sua lettura in chiave soprattutto giuridico-istituzionale
deve fare i conti con le non poche ambiguità che
si contengono nel messaggio, e in questa anfibologia
del testo documentario hanno perciò trovato apparente
legittimo appiglio entrambe le opposte teorie della
continuità oppure della cesura fra collegia romani e corporazioni medievali
che, dopo lequilibrato compromesso della «continuità
nella trasformazione» fissato dal Leicht nel 1937,
si ripresenta in forme nuove coi lavori di G. Mickwitz,
P. Toubert, P. Racine e con gli ultimi saggi dellitaliano
Pini il quale, peraltro, fra codesti studiosi mostra
di esser quello sicuramente più addentro alle cose
ravennati. In particolare, sia Mickwitz (1936) sia
Racine (1980) non solo volsero in dubbio che la Scola piscatorum Patoreno rappresentasse
la continuazione di un soma
bizantino (e quindi di un corpus
romano), ma pervennero radicalmente a negare
che essa fosse una vera e propria corporazione di
lavoratori, ravvisando invece nei petitori del 943
un mero consorzio di affittuari accomunati dallinteresse
di chiedere allarcivescovo lo sfruttamento
uti singuli
di certi diritti pubblici. La questione non
è da poco, e di certo non è in questa sede che può
andare risolta. Sarà il caso però di notare che
i richiedenti espressamente accampano, a sostegno
della petizione, i diritti quesiti derivanti dal
fatto che i genitori ovvero i predecessori loro
(genitoribus vel antecessoribus nostris) erano
congregati nella medesima scola. Se ne deve dunque
arguire che la scola uti universitas e non i singoli suoi
associati era sentita dai protagonisti del
nostro documento come ente destinano della concessione.
E cè anche unaltra considerazione
da fare circa la natura e la presumibile durata
delle precedenti concessioni di cui la scola era
stata beneficiaria in almeno due altre circostanze.
Dal narrato stesso della carta apprendiamo
trattarsi del rinnovo enfiteuticario
modo di un precedente pactum
convenientie statutis largito da almeno due
arcivescovi predecessori dellattuale. Considerato
che il pactum
convenientie statutis è, a Ravenna, un contratto
formale di tipo locativo a tempo determinato che,
fino al sec. XII, non ricorre mai salvo rarissimi
casi del tutto anomali con vigenza inferiore
ai 30 anni (il che ci riporta indietro come minimo
di 60 anni) se ne evince che nell883, al tempo
dellarcivescovo Romano, doveva essere attiva
qui una Scola piscatorum ad pisces capiendos Patoreno, ossia avente per scopo
sociale la cattura del pesce nel Badareno.
Di certo sorprende che i nomi dei
nostri undici petitori pro
se vel cunctos fratres et consortes scole non
rechino accanto al nome alcun predicato di rango
gerarchico associativo, e in particolare che manchi
lindicazione esplicita del capitularius
della scola; ma non enfatizzerei la cosa più
di tanto. Da uno spoglio delle carte ravennati lungo
i duecento seguenti anni, su un totale di 21 documenti
che riguardano petizioni locative prodotte da società
di mestiere indubbiamente gerarchizzate nella struttura,
affiorano sicuri almeno cinque altri analoghi esempi
di petitori mandatari inqualificati (vedasi nota
3e di commento al testo). A codesti si aggiungono
cinque casi dalla dubbia collocazione in cui, perduto
loriginale, il regesto superstite del documento
ignora sì i predicati di rango dei richiedenti,
ma potrebbe anche essere per trascuranza corriva
dellepitomatore.
Una possibile spiegazione di tutto
ciò non è tanto da vedersi nella fretta o nella
sciatteria del notaio, quanto invece a mio
parere nel fatto che i singoli membri del
gruppo dirigente dovevano avvicendarsi nelle varie
cariche sociali, per dettato statutario, in modo
così rapido che sovente il rogatario era portato
ad avvertir come futile lindicazione di quello
come capitularius,
di quellaltro come sacellarius
e di quellaltro ancora come judex
o major della scola, ben sapendo che nel
giro di qualche mese, o al più tardi di un anno,
le rispettive funzioni sarebbero andate facilmente
interscambiate. Al fine pratico dellidentificazione
dei singoli, tanto valeva dunque descrivere il gruppo
dirigente nel suo insieme, soprattutto considerato
che, comunque fossero rotate le cariche, ciò sarebbe
di certo avvenuto nel ristretto interno di codesto
gruppo stabilmente attestatosi ormai ai vertici
direttivi del sodalizio.
Dalla carta del 943, dunque, prende
corpo non tanto limmagine di un «consorzio
di enfiteuti» quanto quella di un sodalizio di artieri
della pesca allinterno del quale si è verificato
un processo di accentramento del potere nelle mani
di una élite. Non più di tanto sembra lecito doversi
arguire.
Gettato così uno sguardo retrospettivo
fin dove lesegesi documentale autorizza, viene
ora di chiederci se, guardando invece in avanti,
si trovi un qualunque bandolo di logica conduttrice
verso quella Scola
piscatorum che, nel 1081, salpa improvvisa ai
nostri occhi dal mare magnum delle carte darchivio, peraltro silenti su questa
o altre scole di pescatori alla lunga dei quasi
centoquaranta anni che intercorrono fra codeste
due prime attestazioni.
La continuità della denominazione
autorizza da sola a presumere la continuità dellistituzione?
È stato in proposito rilevato che
prescindendo dal nome fra le due scole
riconoscibili nellenfiteusi del 943 e nel
livello del 1081 sussisterebbero più elementi differenzianti
che elementi di simiglianza. In particolare risulta
mutata sia larea degli interessi peschieri
sia la parte interlocutrice che subentra nel rapporto
di concessione delle acque, costituita ora da latifondisti
laici e non più dallarcivescovo.
Considerata la complessità del problema
e nel silenzio assoluto dei documenti
i pochi e malcerti appoggi su cui basare una qualunque
valutazione obiettiva, non intendo qui impancarmi
a ragionar più di tanto della questione. È comunque
da ritenersi che, ben prima del 1081, unattività
industriale di pesca nel Badareno non fosse più
compatibile con la ormai diffusa presenza di saline
nel Pirotolo, varco a mare dello stesso Badareno.
Di qui linevitabile migrazione dellarea
peschiera ravennate verso le valli di Savarna, di
Argenta e di Comacchio.
In ogni modo, un sia pur vago legame
fra le due scole pare sussistere. Da un dato toponomastico
che si contiene in una compravendita immobiliare
del 1107 la Scola piscatorum risulta infatti posseditrice nelle valli Fenarie,
fra Savarna e SantAlberto, di un «campo» vallivo
denominato de Zacula che facilmente stante
la sua assoluta unicità a Ravenna come nome proprio
si ricollega allappellativo di quello
stesso Iohannes
qui vocatur Zacula menzionato per primo fra
i petitori della nostra carta.
Osservazioni
e avvertenze di ortografia trascrittiva
Secondo luso raccomandato
nelledizione delle fonti diplomatiche specificatamente
altomedievale, la presente è una trascrizione
«filologica evidenziata», ossia includente la
segnalazione, per il tramite di appositi segni
e parentesi, dei vari interventi di normale procedura
paleografica che si sono effettuati sul testo
originale. Ho pertanto usato le parentesi tonde
per gli scioglimenti delle abbreviazioni; le parentesi
quadre per i risarcimenti di scritto perduto;
le virgolette basse semplici (virgolette
francesi semplici) per le integrazioni trascrittive
suggerite, a seconda dei casi, o dalla sintassi
grammaticale o dalla logica di formulario. Inoltre,
a evitare il ricorso ad apposite note dapparato,
mi sono servito di altri simboli più o meno convenzionali.
In particolare, ho reso fra virgolette alte
semplici speculari (virgolette inglesi semplici)
le scrizioni che nella pergamena compaiono in
interlineo e ho segnalato con virgolette alte
doppie speculari (virgolette inglesi tipografiche)
lo scritto che pare essere su rasura. Per ragioni
tipografiche, la cediglia che figura sovente sotto
la |e| iniziale delle parola eccl(esi)a,
particolare vezzo scrittorio del notaio Giorgio
I, è stata resa col monogramma |æ|. Questo vezzo,
peraltro affatto gratuito etimologicamente, lo
si riscontra frequentemente anche nelle numerose
altre carte che di lui ci sono pervenute, oltre
che in quelle di svariati altri notai ravennati
del X secolo.
Discostandomi dalla
comune prassi trascrittiva ma accogliendo il suggerimento
in proposito di Alessandro Pratesi, ho reso con
la grafia |tj-| il caratteristico legamento corsivo
che usualmente si trascrive |ci-|, il quale ricorre
nel testo (e in genere nella corsiva alto-medievale)
a rappresentare un fonema il cui valore di affricata
sibilante sorda zi
o di palatale affricata ci
o di spirante-sibilante sorda si o ancora di sibilante palatale sci
la linguistica storica del latino non ha al tuttoggi
adeguatamente chiarito nelle sue indubbie diverse
valenze regionali. Allo stato degli studi linguistici,
infatti, nessuno può dire con certezza se, a Ravenna,
la forma dicitur e la sua variante scrittoria ditjtur non si leggessero entrambe in modo
diverso da come noi oggi siamo portati rispettivamente
a leggerle: non mancano infatti qui fin dal IX
secolo grafie documentate del tipo licensia per licentia e insidere per
incidere (cfr. AARa, perg. L.4768, r. 22
= Fantuzzi,
cit., I, p. 89, n. 3).
Torna
alla trascrizione di Umberto Zaccarini
1a) Marini summi pontificis : papa Marino II (942-946)
consacrato il 30 ottobre 942.
1b) Hugone piissimo rege : Ugo di Provenza, incoronato re dItalia a Pavia il 6 luglio
926.
lc) Lothario item rege... anno tercio decimo : Lotario
Il figlio di Ugo di Provenza. associato nel trono
il 15 maggio 931. La rogazione del nostro documento
cadrebbe quindi nel 12° anno di coreggenza e non
nel 13°.
2a) domno Petro : Pietro IV «il Bolognese» (ma probabilmente
imolese di nascita) arcivescovo di Ravenna dal
927 al 971.
3a) Iohannes qui vocatur Zacula : attrattiva la spiegazione anatra
proposta dal Crosara (Scole,
cit., 55), ma il termine è privo di riscontri
nel lessico delle carte latine ravennati. Si veda
il toponimo vallivo (nella valle Fenaria) «contrata
de medio Zacula». in ASRa. Corpp.
Rell. Sopp., S. Maria in Porto, perg. 320.B,
1107 apr. 8 [B] (ined.). che facilmente sarà da
mettere in relazione col soprannome di questo
lohannes. In ogni caso il toponimo, doppiamente trattandosi di un
àmbito peschiero, orienta letimologia verso
il basso lat. jacula rete da getto, giacchio (Du Cange).
3b) Scamperto
: nome personale, se pur di tradizione non
ravennate, che qui ha da intendersi con valore
di patronimico o comunque di gentilizio.
3c) de Mercuria : sarà quasi di certo un matronimico; ma non è del tutto da escludersi
un nomen
uxoris ridondato sul marito, come talvolta
risulta esplicito nei documenti. Cfr. un Dominicus de Mercuria, probabilmente tuttaltra
persona, petitore di un livello colonico del 995
ott. 26, in Storia di Rav., cit., p. 536, n. 409.
3d) Bonizo : antroponimo dal significato trasparente
(Bonaccione) alquanto diffuso in area ravennate
e altrove nel medioevo. Come primo nome ha dieci
attestazioni, tutte del sec. X, nellIndice prosopografico della Storia di Rav., cit.; ancor più numerose
le sue occorrenze come soprannome.
3e) vel cunctos fratres et consortes : gli undici
petitori nominativamente elencati che precedono
intervengono dunque alla rogazione come rappresentanti
impliciti di tutti i soci (fratres) della scola in quanto compartecipi (consortes) di quote individuali di possesso (sortes). Altri analoghi casi di petitori non introdotti da predicati
di rango né societario né sociale ricorrono nelle
seguenti carte ravennati: U. Zaccarini, Comunicazione
scientifica allAssemblea della Casa Matha
del 5 marzo 1989. Il libello ad piscandas
valles del 1081
,
Ravenna 1989; ASRa. Corpp.
Rell. Sopp., S. Maria in Porto, vol. 1233, quaderno
sciolto s. n. [estratto di documenti dellArch.
portuense compilato dallabate Alessandro
Ginanni, autenticato dal notaio ravennate Ramualdo
Saporetti il 23 marzo 1737], p. 1, posta I, a.
1083; L. Simeoni, Un documento del 1111 di unignota corporazione ravennate, in «Rendiconti della R. Accademia delle
scienze dellIstituto di Bologna. Classe
di scienze morali», s. IV, VI (1942-1943), pp.
131-41, a pp. 139-40; A. Vasina, Le autonomie cittadine in Romagna, App., in Romagna medievale, Ravenna 1970, p. 207, n. 4, a. 1129 (ma
int. 1128); Fantuzzi, cit.. III, p. 381, n. 136/13,
a. 1129. A codesti si aggiungono i seguenti cinque
casi nei quali, perduto loriginale, il regesto
superstite del documento è comunque muto circa
i titoli personali dei petitori: Fantuzzi, cit.,
III, pp. 379-80, n. 136/3, a. 1082; V. Carrari, Storia
di Romagna, (esemplare in Bibl. Classense,
III Sala Ricci 1.4.3), p. 112, a. 1090; Fantuzzi,
III, p. 381, n. 136/II, a. 1121; ASRa, Corpp. Rell. Sopp., S. Maria
in Porto,
vol. 1233, fasc. s. n. [Inventarium
Bonifatii Bergomatis procuratoris Portus extractuum
ex instrumentis antiquissimis], c. 3r-v, n.
3, a. 1121; ibid., c. 3r-v, n. 5, a. 1135.
4a) Scole piscatorum: la Scola dei pescatori è la prima associazione di mestiere a essere
documentata a Ravenna; segue nellordine
il ricordo di una Scola negociatorum (a. 954, Storia di Rav., cit., p. 455, n. 166),
di una Scola
callicariorum (a. 980, ibid., p. 514, n. 340)
e quindi di una Scola
macellatorum (a. 1101, Manaresi, Placiti,
11/1, p. 472, n. 264).
4b) Patoreno :
nel Patoreno, ablativo di stato
in luogo non introdotto dalla preposizione in, come sovente si osserva nel latino dei notai ravennati quando
lindicazione è di tipo corografico. Il Patorenus
(Badareno) era il braccio più meridionale
del Po che, poco a monte del Pereo (SantAlberto),
si apriva in due rami, uno dei quali sfociava
direttamente in mare formando il portus
qui dicitur Primarius (a. 962), mentre laltra
il Badareno vero e proprio perveniva
sino a Ravenna e al porto suburbano di Santa Maria.
4c) seu filiis et nepotibus nostris : è la nota formula della durata trigenerazionale
che contraddistingue le enfiteusi ravennati.
4d) ad pisces capiendos : è alquanto probabile che questa espressione alluda alla pesca valliva
basata sulla tecnica che si dirà poi del lavoriero
(piscatio cocularia nel lat. delle carte ravennati e comacchiesi)
documentata a Ravenna nella. 971.
6a) Pensalardo : toponimo affatto sconosciuto in
questa forma. Possibile anche la lettura Pensalurdo,
considerando che le a
della scrittura «corsiva nuova» ravennate
recano locchiello superiormente aperto quasi
alla stregua di una u.
Volgarizzato Pesalardo
nelle annotazione dorsali (sec. XIII) della
stessa carta. In ogni caso è certamente il nome
di un luogo o di una via dacqua situata
nei pressi del Pereo (SantAlberto).
6b) pactum convenientje statutis : è questa la denominazione di una delle
tre tipologie di contratti dusuale vestitura,
caratterizzati da un formulario loro proprio,
che le carte darchivio ci documentano a
Ravenna nellalto medioevo (le altre due
tipologie in questione erano il livello a 29 anni
e lenfiteusi a tre generazioni di utilisti).
Lespressione che letteralmente vuol
dire patto di convenzione per cose stabilite
e tecnicamente si traduce nellidea di contratto
basato su patti di libera trattativa
si riferisce a una forma di stipulazione derogante
alla prassi contrattuale del livello e dellenfiteusi
per via di una qualche pattuizione anomala o inusuale
in essa contenuta. La deroga senzaltro più
frequente era quella che riguardava la durata
del contratto, che nei pacta
soprattutto del sec. X troviamo generalmente
convenuta in 30, 40 o 60 anni.
lOa) ministeriales : funzionari laici dellamministrazione camerale dellarcivescovo
addetti alla vigilanza sul patrimonio fondiario
e allesazione dei relativi canoni. Gerarchicamente
subordinati ai maiores
domnici (soprintendenti di finanza e dannona),
compaiono sullo scorcio ultimo del sec. IX menzionati
accanto agli actores
e ai vilici
(sorta di fattori) presso i rectoria
(centri di ammasso) dellannona arcivescovile
di Senigallia, Fano e Rimini. La più antica menzione
di un ministerialis
(sost.) in area ravennate (a. 891) si legge
nel Breviarium
ecclesiae Ravennatis (Codice Bavaro). Secoli VII-X.
a cura di G. Rabotti, «ISI-FSI», Roma 1985,
App. II (C. Curradi), p. 133, n. 6.
11a) quadragesimam : quadragesima è voce edittale della fiscalità franco-longobarda, che
rappresenta un tributo del 2,5 per cento del prodotto
lordo di unindustria o di unattività
commerciale. Era, insomma, una sorta di tassa
sugli affari derivata dalla tradizione del siliquaticum
teodasiano, poi recepita dai Goti e conseguentemente,
come pare, dal sistema fiscale degli arcivescovi
ravennati (cfr. Crosara, cit., 60). I documenti
del Regnum
Italiae ce la rendono con nome di «curatura».
11a) adalum : il più grande degli storioni del bacino
padano (cfr. attilus,
Plin. NH 9,44), da riconoscersi nelladello
(Boerio; REW 766) o làdano
(Battaglia; Devoto-Oli) che ricorre latinizzato
(pisces
grossos scilicet storionos, percofanos et ladanos) negli Statuti veneti di Ravenna
(Sella, GLE), i quali a loro volta riproducono il cap.
52 del lib. I dello Statuto
ravennate di Ostasio da Polenta (1327-1346).
La stessa forma adalus
si legge negli statuti di Mantova (Battisti,
DEI, I, 55a).
17a) Georgio notario : il ravennate Giorgio, che
proveniva da un ramo cadetto della famiglia dei
Duchi Maestri delle milizie (Buzzi, cit., pp.
13; 37-9), rogò presso la cancelleria arcivescovile
di Ravenna per il lungo lasso che va dalla.
935(?) al 972, scalando tutto liter della
carriera ecclesiastica e curiale sino, infine,
allarcidiaconato della chiesa ravennate.
Le carte arcivescovili lo attestano presbitero
nel 950; arcidiacono, primicerio dei notai e abate
di S. Stefano Giuniore nel 978; prevosto di Santa
Agnese in capite porticus nel 980, anno dellultima
sua menzione. Complessivamente risulta rogatario
di 91 largizioni arcivescovili (spogli Rabotti
dei notai ravennati, in AARa) e indicato come
concedente in due enfiteusi private.
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Nella
sezione informativa e degli eventi |
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