 |
 |
Altri
argomenti della sezione storico - documentaria |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
La più cospicua, se non anche
la più antica, attestazione dell'esistenza di un ordo Domus Mate ci viene dal capitolo 327 dello Statuto del Comune di Ravenna del sec. XIII,
norma databile al più tardi al 1268
[1]
. Fedelmente tradotta, essa dispone
«che nessuna meretrice o puttana pubblica, ladro,
brigante, predatore, ovvero uomo di mala fama, debba
o possa stare o abitare in Ravenna, segnatamente dal
fabbricato dellordine della Casa Mata fino alla
casa di Bonaventura il Balestriere; e ciò a cagione
dei cambiavalute e degli altri uomini dabbene che
quivi hanno dimora».
In verità, la prima notizia databile
con data certa del nostro ordine si legge nelle pagine
dell'Estimo che sta nel «Cartolare della Casa Matha»
di cui diremo. Da quel testo apprendiamo che nel 1254
lordine aveva acquistato da tale donna Maria
del defunto Gotofredo la propria domus magna
[2]
, vale a dire ledificio in
cui si teneva il mercato giornaliero del pesce e della
carne illustratoci e regolato dallo Statuto
della Casa Matha del 1304, il più antico degli
statuti a noi pervenuti
[3]
, ma non il primo in assoluto nella
storia dellordine
[4]
.
A questo punto, per evitare di
dir qui, magari in modo sommario, cose che più oltre
si diranno in maggior dettaglio e con maggiori approfondimenti
critici, diamo voce a quello degli studiosi che per
primo affrontò la questione dei rapporti fra Scola piscatorum e Casa Matha con metodo
rigoroso, in una prospettiva storiografica decisamente
nuova.

ANTONIO IVAN PINI
In tema di corporazioni medievali: la Schola
Piscatorum e la Casa Matha di Ravenna *
1. Il termine schola dal greco scholé, connesso con échein
«intrattenersi» fu utilizzato in età romana
per indicare l'«edificium in quo conveniunt plurimi
eiusdem negotii causa»
(1). Più tardi
però e questo particolarmente nelle terre esarcali
il termine estese la sua area semantica dal
puro significato di «luogo di riunione» a quello più
complesso di «associazione di individui aventi comuni
interessi» e si parlò quindi abitualmente di schola cantorum, schola militum,
schola tabellionum
e così via. Data la sua ambiguità, il termine si adattava
poi molto bene a fungere da equivalente ai termini
«società», «corporazione» e «confraternita» (2).
Ed è proprio in quest'ultima accezione che la schola fu presa in considerazione dal Muratori, il quale, nella 75ª
dissertazione delle sue Antiquitates,
dove si parla appunto delle confraternite laiche e
delle loro origini medievali, trovò modo non solo
di far notare l'equivalenza di schola con ordo e corpus, ma anche
di pubblicare per la prima volta in assoluto un documento
ravennate dell'anno 943 dove si parlava esplicitamente
di una Schola
piscatorum in fluvio Patoreno (3).
Ma cos'era effettivamente
questa Schola
piscatorum? Il Muratori prudentemente non si esprime
in merito, ma il suo silenzio lascia molti margini
di ambiguità quando si consideri che il documento
del 943 è inserito fra l'esempio di una schola
peregrinorum, documentata a Roma nell'anno 800,
e quello della celebre schola cantorum, di cui parla il rituale
pontificale di Cencio Camerario, e comunque in un
discorso più generale tutto incentrato sulle confraternite
medievali. Ma se l'intenzione del Muratori fosse mai
stata quella di interpretare la Schola
piscatorum ravennate alla stregua di una confraternita
laica costituitasi sotto l'impulso di concreti interessi
economico-professionali (in realtà istituzione «ambigua»
che aveva peraltro precedenti illustri nei collegia tenuiorum della prima età imperiale
e che molti ne avrà anche in piena età medievale),
dobbiamo subito dire che l'illustre storico era completamente
fuori strada in quanto, come ha già ben sottolineato
il Monti, non vi è proprio nulla nel documento ravennate
in questione (accenno a pratiche devozionali comuni
o anche solo un generico richiamo religioso) che possa
far pensare ad una confraternita (4).
Ambiguo già in partenza
il termine schola,
ambigua, come vedremo meglio in seguito, anche la
natura associativa della Schola piscatorum ravennate del X secolo,
c'erano tutti gli ingredienti perché la «carta piscatoria»
del 943 come sarà spesso definita diventasse
uno dei documenti più discussi e tormentati della
storiografia medievale, non solo italiana, ma europea
(5). Per intendere
appieno lo straordinario successo storiografico che
ebbe il modesto documento che il Muratori aveva tratto
dall'Archivio arcivescovile di Ravenna per pubblicarlo,
tra centinaia di altri, nelle sue Antiquitates, occorre soffermarsi per un attimo sui caratteri peculiari
della storiografia italiana ed europea dall'età romantica
alla Seconda guerra mondiale (6).
La storiografia romantica ottocentesca aveva portato
prepotentemente in primo piano il problema del formarsi
delle nazioni e quindi il tema cruciale del contrasto
etnico tra i vinti romani e i germani invasori. Qual
era stata la sorte dei vinti? Cos'era sopravvissuto
della civiltà e delle istituzioni romane? Quale travaglio
effettivo avevano subito le città e più in generale
quell'urbanesimo che aveva così robustamente innervato
l'Italia antica prima dell'arrivo dei Longobardi?
C'erano state differenze sostanziali tra l'Italia
«bizantina» e l'Italia «longobarda» prima della generale
ripresa verificatasi dopo il Mille? (7)
La querelle storiografica,
a respiro europeo, che si trascinò per tutto l'Ottocento
tese, verso la fine del secolo, ad abbandonare, anche
in Italia, la tematica nazionalistica incentrata sull'
antitesi «germanesimo-romanità» per concentrarsi invece
sulla realtà economica medievale e sui conflitti sociali
ai quali i contrasti interetnici avevano peraltro
fatto da sfondo (8).
Fonti privilegiate per questo tipo di studio divennero
allora le fonti giuridiche e all'avanguardia della
ricerca si posero, com è ovvio, gli storici del diritto.
Nacque così una vivace e proficua stagione storiografica
che va sotto il nome di «scuola economico-giuridica»,
la quale pose al centro della discussione il problema
della continuità o della discontinuità che ci sarebbe
stata fra le gloriose istituzioni della civiltà comunale
(lo spirito nazionalistico non si era certo del tutto
placato) e quelle dell'antichità romana. Entro tale
problematica acquisiva poi un ruolo di grandissima
rilevanza proprio la questione delle origini delle
corporazioni di età comunale, o meglio della loro
continuità o meno dai collegia di età romana (9).
Dopo vari studi parziali
dal sapore ancora filologico ed erudito (si pensi
solo ai vari studi del Monticolo sulle arti veneziane),
venne, nel 1898, ad accendere una polemica che si
sarebbe di fatto esaurita solo un cinquantennio dopo
con la caduta del fascismo e dei miti che questo aveva
alimentato (tra i quali appunto quello del «corporativismo»),
lo studio complessivo di Arrigo Solmi su Le associazioni
in Italia avanti le origini del Comune. In tale opera
il Solmi negava recisamente che vi fosse stato qualsiasi
tipo di continuità tra i collegia di età tardo-romana
e le arti di età comunale; e questo non solo nella
cosiddetta Italia «longobarda», dove non si trovavano
le pur minime tracce di associazioni corporative,
ma anche nell'Italia «bizantina», dove pure erano
documentate nel X secolo (e dunque già almeno tre-quattro
secoli dopo le ultime testimonianze certe di antichi
collegia romani) delle associazioni di artigiani,
dette «scholae», peraltro limitate a Ravenna e a Roma
e senza un sicuro rapporto di continuità neppure con
le corporazioni comunali del XII secolo (10).
All'opera del Solmi seguì
un nugolo di ampie e articolate recensioni per lo
più negative ed in difesa della «continuità». Fra
queste si segnalavano quelle del Calisse, del Besta,
dell'Arias e del Tamassia (11). Ed è proprio quest'ultima
che ha per noi qui una particolare importanza perché
è la prima che si concentra, per dimostrare la continuità,
proprio sulle scholae
ravennati ed in particolare sulla Schola
piscatorum, la quale, già esistente da tempo nel
943, era poi proseguita anche nei secoli successivi,
assumendo nel corso del XIII secolo il nome di Casa
Matha per giungere intatta sino ai nostri giorni (12)
Non staremo, a questo
punto, a ripercorrere tutte le successive tappe della
polemica tra i sostenitori della continuità o della
non-continuità delle arti medievali dai collegia tardo-imperiali
(13). Ricorderemo soltanto come in tale polemica si
inserissero a più riprese anche autorevoli storici
d'Oltralpe e come la tesi dei «non-continuisti» apparisse
di fatto quella vincente dopo la feroce e dettagliatissima
stroncatura che Gioacchino Volpe aveva fatto ad un
libro «continuista» dell'Arias uscito nel 1905 (14).
Ma fu a sua volta la tesi della «non-continuità» ad
essere abbandonata quasi da tutti (compreso lo stesso
Solmi!) dopo che nel 1914 il Soriga aveva scoperto
il testo delle Honorantie civitatis Papie, testo che documentava
l'esistenza, sempre nel X secolo, di associazioni
professionali, dette ministeria, anche a Pavia e dunque
nell'Italia «longobarda» (15). La polemica
che ebbe momenti ancora vivacissimi in un dibattito
svoltosi all'Accademia dei Lincei nel 1936 (16)
si stemperò infine con l'uscita di un volumetto di
Pier Silverio Leicht che nel 1937 risistemava adeguatamente
tutta la materia (almeno in senso giuridico) proponendo
la tesi di una «continuità nella trasformazione» (17).
Quasi del tutto abbandonato
per circa un quarantennio, il problema delle corporazioni
sembra stia ora ritrovando qualche spiraglio di interesse
nella medievistica italiana, anche se affrontato ora
non più con ottica prevalentemente giuridica, ma in
prospettiva più decisamente politica ed economicosociale
e con metodologie di ricerca indubbiamente più evolute
(18). Messo da parte, anche se tuttora non risolto,
il problema delle origini certamente importante,
ma sicuramente dilatato oltre misura dalla storiografia
corporativa tradizionale ciò che pare ora più
interessare gli storici è lumeggiare la storia evolutiva
delle corporazioni giustamente considerate «quale
elemento tra i più fortemente caratteristici della
civiltà medievale (soprattutto italiana, ma non solo;
soprattutto urbana, ma non solo)» (19). Di questo
nuovo interesse generale, due sembrano poi le tendenze
più specifiche: una che intende rivalutare lo studio
delle corporazioni come struttura organizzativa del
mondo del lavoro medievale (20) e l'altra che, partendo
da interessi più squisitamente politico-istituzionali,
richiama l'interesse sulle corporazioni «come uno
degli snodi fondamentali del rapporto fra società
e potere in età comunale» (21).
Un caso indubbiamente
interessante per tentare di illuminare meglio i rapporti
esistenti tra le associazioni corporative e le istituzioni
comunali nelle loro fasi di crescita e di maturazione
può inaspettatamente essere proprio quello ravennate.
«Bisogna imitare i costruttori di gallerie
scriveva giustamente l'Hartmann, riprendendo un concetto
del grande Mommsen quando si vuole illustrare
i punti intermedi ed oscuri fra il presente e il passato:
muovere da punti opposti, perdonarsi le reciproche
deviazioni e rallegrarsi quando ci si incontra» (22).
Ebbene, per Ravenna tutti hanno sempre imboccato il
lato della galleria che si apre all'anno 943 per tentare
di scavare poi faticosamente un cunicolo verso l'età
antica. Nessuno si è invece preoccupato di scavare
in direzione opposta e cioè verso l'età comunale,
dando sempre ostinatamente per scontato che in questa
direzione già esistesse un comodo passaggio che conduceva
direttamente alla Casa Matha e quindi in piena età
comunale e poi signorile. Ma una volta imboccata questa
direzione tradizionalmente «contro mano», ci si accorge
ben presto che non solo la segnaletica si fa più complessa
(accanto al vecchio termine di schola
si affianca per poi generalizzarsi quello di ordo)
ma che il vecchio tracciato, una volta uscito dal
tunnel, va a puntare diritto su quel «luogo classico
d'incontro» che è la nascita del comune, per ritrovarsi
poi in quasi tutti i crocevia più importanti della
storia politica, oltre che sociale ed economica, della
città di Ravenna. E alla fine si potrà anche constatare
con sorpresa che là dove tutti davano come esistente
un solo tracciato viario collegante direttamente la
Schola piscatorum
del 943 con la Casa Matha di metà '200, sono perfettamente
individuabili ben quattro (e a tratti anche cinque)
percorsi diversi tra di loro, anche se a volte con
qualche punto di contatto, com'è nella logica, del
resto, del sistema tutto medievale del «fascio di
strade» (23).
2. Il problema che qui
si intende affrontare non è tanto, come si è già ben
capito, quello tradizionale dei rapporti di continuità
o discontinuità tra le scholae altomedievali ravennati e i collegia tardoromani (24) o i sómata bizantini (25), ma piuttosto quello
dell'evoluzione di una di queste scholae
dall'età altomedievale all'età comunale e signorile.
Messa in altri termini la questione che ci porremo
è se sia veramente esistita una continuità tra la
Schola piscatorum documentata alla metà
del X secolo e la Domus
Matha che fa la sua comparsa soltanto alla metà
del XIII secolo (26).
Per iniziare a rispondere
a questa domanda occorre partire ovviamente, ancora
una volta, dalla «carta piscatoria» del 12 aprile
943. Essa si presenta con i caratteri esteriori di
un vero e proprio contratto di enfiteusi, o per essere
più esatti della richiesta di un rinnovo di enfiteusi.
In essa 11 individui (Giovanni detto Zacula e Demetrio
fratelli, Leone detto di Scamperto, Domenico e Orso
fratelli, Stefano, Domenico di Mercuria, Onesto, Leone
detto Bonizo, un altro Leone e Pietro), a nome anche
di tutti i loro fratres et consortes Scole piscatorum Patoreno, chiedono all'arcivescovo
Pietro il rinnovo di quanto «a genitoribus ve1 antecessoribus
nostris in prefata Scola largitum fuit», e cioè di
poter pescare «in fluvio qui dicitur Patoreno» dalla
località detta Pensalurdo fino al mare. In cambio
essi promettono di versare alla Chiesa ravennate il
canone di un quarantesimo di ogni pescata (cioè il
2,5%) e di offrire in prelazione alla mensa arcivescovile
gli storioni o làdani superiori ai quattro piedi eventualmente
pescati (27).
Cosa fosse in effetti
la Schola piscatorum
Patoreni del 943 ce lo chiarisce forse meglio
un atto di livello, posteriore di appena un trentennio,
di cui gli storici hanno tenuto ben poco conto (28).
Vi si vede infatti l'arcivescovo Onesto concedere,
in data 15 gennaio 977, a livello ventinovennale a
9 individui e ai rispettivi figli ed eredi la «valle
piscatoria» detta Augusta, situata in territorio comacchiese,
per un canone annuo di 20 denari d'argento (29). Malgrado
qui non si parli esplicitamente di una schola
piscatorum e malgrado altre differenze (la concessione
è un livello e non un'enfiteusi, il canone è in danaro
e non in natura) la sostanza sembra restare la stessa.
L'arcivescovo, proprietario a quei tempi di immensi
patrimoni fondiari non solo nel Ravennate ma in tutto
il territorio ex-esarcale (30), concede a consorzi
appositamente costituiti di fratres
et consortes (questa la formula usata anche nel
documento del 977) porzioni ben precisate del suo
patrimonio vallivo (il fiume Badareno, estremo ramo
meridionale del Po, nell'enfiteusi del 943, la piscaria
Augusta nel livello del 977) con i diritti di
sfruttamento della pesca, od anche come nell'atto
di livello di caccia e di uccellagione.
Si può dunque supporre,
anche se non ne resta esplicita documentazione, che
nel X secolo esistessero già da tempo o si formassero
nel Ravennate diverse scholae piscatorum, non diversamente da quanto avveniva a Roma dove
il documento del 1030 che ci documenta la nascita
di una Schola ortolanorum accenna anche esplicitamente all'esistenza di altre
consimii e contemporanee associazioni di ortolani
nella stessa città (31). Se ne potrebbe allora concludere
che il termine schola era usato nel X secolo nei territori ex-bizantini col significato
generico di «associazione» o «società» o «consorzio»
e non in quello più pregnante di «corporazione», la
quale presuppone non solo una precisa e gerarchica
strutturazione interna (con ufficiali, norme vincolanti,
tasse di entratura, ecc.) ma anche un monopolio (almeno
potenziale o presunto) nell'esercizio della professione
(32). Ma anche tali conclusioni non possono essere
ritenute, a loro volta, definitive quando si consideri
che nella stessa Ravenna risultano documentate anche
una Schola negotiatorum
ed una Schola
macellatorum con a capo un proprio capitularius,
documentate rispettivamente nel 954 e nel 1001 (33).
Ma lasciando ora da parte
il significato preciso, o i significati, che assume
il termine schola
nella Ravenna del X secolo, proseguiamo con
la nostra indagine sulla Schola piscatorum. Il secondo documento,
dopo quello del 943, in cui essa appare attestata
è un atto di livello ventinovennale rinnovabile del
16 febbraio 1081, essendo infatti il documento del
7 aprile 1034, tale considerato dal Fantuzzi, dallo
Spreti e dal Crosara (34), in effetti databile esattamente
ad un secolo dopo, e cioè al 1134 (35).
Nel documento del 1081
i fratelli Ungano e Brando, con le mogli Tutto-bene
e Belinda, Signorello di Ubaldo, con la moglie Imilda,
e Liucio di Enrico, con la moglie Aica, concedono
a livello a Guido Tosco, Pietro di Gontardo e Andrea
di Giovanni di Giorgio i quali agiscono anche
a nome di molti altri confratres,
tra i quali 8 espressamente nominati (Pietro di Tedelinda,
Giovanni di Pardo, Domenico Sturnio, Giovanni di Luciano,
Domenico di Luciano, Spanco, Giacomo e Giovanni Piscula)
tutti i diritti e le res
che essi rispettivamente detengono avendoli a loro
volta comperati da Duizo e Riminaldo fratelli e figli
della fu Imilla, nelle valli Zusverti e Fenaria, le quali hanno come confini la prima il Po, l'isola
del Pereo, Bandusolo, l'argine di San Longino e la
Mersiza, e la seconda il Po, Caldirolo, il «corio»
(cioè la «striscia di terra») di Viliga (in documenti
successivi la Petrosa sino al Santerno) e la località
di Stafilio (in documenti successivi l'argine di San
Pietro in Armentario). Il canone annuo è fissato in
300 pesci «capitanei» (cioè «grossi») da consegnarsi
parte alla quaresima di San Martino e parte alla quaresima
maggiore. Quattro dei consoci dovranno poi «far corte»
(presentarsi cioè vestiti a festa) alla casa dei concedenti
il mattino dei giorni di Natale e di Pasqua. Il calciarius è fissato in una pelle da collo del valore di 18 lire di
denari veneziani (36)
Tra il primo e il secondo
documento in cui appare una Schola
piscatorum trascorrono dunque ben 140 anni. Sarebbero
in ogni caso molti (tenuto anche conto della ricchezza
documentaria degli archivi ecclesiastici ravennati
per questo periodo) per poter ipotizzare con sicurezza
un'identità tra le due istituzioni. Ma tale identità
ci pare poi del tutto da escludere se si tien conto,
cosa che sinora non è stata fatta, di alcune differenze
significative.
La prima differenza può
desumersi dal nome dei confratres.
Pur nelle larghe incertezze che possono derivare da
un sistema cognominale a quei tempi ancora confuso
e imprecisato, non c'è assolutamente alcun indizio,
anche minimo, che possa collegare i soci della Schola piscatorum Patoreno del 943 con quelli della Schola piscatorum Ravenne del 1081. La
seconda differenza sta nella zona di sfruttamento
ittico che nel primo caso è il fiume Badareno e nel
secondo le valli Zusverti
e Fenaria (37). La terza, e più importante, differenza
sta nella diversità dei proprietari dei beni concessi
in sfruttamento. Nel primo caso (il fiume Badareno)
proprietario risulta l'arcivescovo (e lo era in quanto
detentore dei diritti pubblici ed essendo i fiumi
navigabili, com'è noto, una regalia (38), cioè un
diritto pubblico!), mentre nel secondo (le valli Zusverti e Fenaria, che saranno poi sempre, in seguito, la zona operativa
della Schola
piscatorum de Ravenna) i proprietari sono dei
laici, ed esclusivamente dei laici. Tali sono infatti
i fratelli Ungano e Brando, Signorello di Ubaldo e
Liucio di Enrico, ricordati nel 1081, ma così pure
il Giovanni di Carbone attestato nel livello del 1082,
il Giovanni di Adalberto che risulta possedere 1/8
di dette valli nell'enfiteusi del 1083, il conte imolese
Guido detto Arardo, che concede l'enfiteusi del 1100,
ed infine Pietro di Rustico Traversari, che dà a livello
alla Schola
la sua quota di valli nel 1103 (39). Il primo ente
ecclesiastico che figura proprietario nelle valli
Zusverti e Fenaria è la canonica di Santa
Maria in Porto, che risulta possedere nel 1164 un
sedicesimo di tali valli, ma solo in quanto coerede
di quel Giovanni di Adalberto che abbiamo ricordato
sopra (40). Da documenti succesivi, in cui i Traversari
e i conti di Bagnacavallo fanno espressamente risalire
la loro proprietà sulle valli in questione a Pietro
Duca e a Tassione, e dunque presumibilmente alla seconda
metà del X secolo, si può anche supporre che la proprietà
«laica» delle valli Zusverti e Fenaria dipendesse dal fatto
che esse erano state in origine terre del demanio
bizantino (41).
Ma c'è un'ultima, sostanziale,
differenza tra la Schola
piscatorum del 943 e quella del 1081 che qui merita
di essere sottolineata. Nel primo caso i confratres
appaiono nulla più che i membri di un consorzio di
enfiteuti avente per scopo lo sfruttamento delle acque
da pesca; nel secondo essi sono invece chiaramente
i membri di una vera e propria associazione corporativa
che si struttura in un ben definito organigramma societario,
cosa che presuppone non solo l'esistenza di regole
ben precise (di comportamento, di subentro, ecc.),
ma forse addirittura di norme scritte.
Tutto questo appare già
intuibile nel documento del 1081 dove ai petitores
(probabilmente gli ufficiali pro
tempore della corporazione) si affiancano i nomi
di 8 confratres
(presumibilmente i membri del consiglio) nel prendere
impegni precisi pro cunctis confratribus. Ma la situazione
risulta poi del tutto chiara nel successivo atto di
enfiteusi del 14 marzo 1100, in cui figurano quali
petitores, a nome della Schola piscatorum de civitate Ravenne, Pietro di Tedelinda primicerius, Pietro di Luciano vicarius, Pietro dell'Agata sacellarius e Pietro di Gontardo (lo stesso
che appariva anche nell'atto del 1081) capitularius: che sono poi le stesse cariche sociali che si ritroveranno
nei decenni e nei secoli successivi (42).
Accertata, dunque, la
non-continuità tra la Schola
piscatorum Patoreno del 943 (cooperativa o consorzio
a base famigliare ed ereditaria di enfiteuti pescatori)
e la Schola
piscatorum de Ravenna del 1081 (corporazione che
accoglie tra i suoi soci non solo pescatori ma presumibilmente
anche salatori e mercanti di pesce, e forsanche
stando ad un interessante atto di concessione rilasciato
nel 1128 dall'arcivescovo Gualtiero (43) ad alcuni
piscatores
cesenati mercanti tout court), è ora più facile
comprendere gli stretti rapporti che questa seconda
schola ebbe
con la famiglia «capitaneale» dei Traversari ed anche
il ruolo niente affatto marginale che essa giocò nella
nascita e nel progressivo affermarsi del comune di
Ravenna.
Il comune di Ravenna
istituzione sino ad oggi ben poco conosciuta (44)
risulta già chiaramente formato nel febbraio
1109 quando nell'atto di vendita di una salina di
Cervia compaiono tra i testimoni due capitanei
e cinque consules
cittadini (45).
Anche la nascita del comune
di Ravenna s'inquadra nel clima politico più generale
di profonda crisi istituzionale che interessò tutte
le città del Regnum italico nell'età della cosiddetta Lotta per le investiture. Per Ravenna c'erano, se mai, motivi di dissenso
ancora più profondi che in altre città. Qui aveva
tenuto per quasi un trentennio la cattedra arcivescovile
quel Guiberto da Parma che un concilio scismatico
di vescovi filoimperiali aveva eletto il 25 giugno
1080 a Bressanone come papa col nome di Clemente III
(46).
Questi aveva seguito lo
scomunicato Enrico IV a Roma e dopo tre anni di assedio
della città aveva costretto Gregorio VII a rifugiarsi
in Castel SantAngelo potendo così essere solennemente
intronizzato ed incoronare a sua volta Enrico IV imperatore
il 31 marzo 1084. La situazione politica si era comunque
ben presto capovolta, dapprima per l'intervento armato
dei Normanni a Roma in appoggio ai «gregoriani» ed
in seguito per l'elezione a papa di quell'Urbano Il
che era riuscito a catalizzare sulla sua persona il
generale consenso europeo dopo aver bandito nel novembre
1095 a Clermont Ferrand la prima crociata (47).
La morte di Guiberto nel
1100 segnò l'inizio di una crisi profondissima per
la sede metropolitica di Ravenna e di conseguenza
per la città di cui l'arcivescovo aveva ottenuto i
poteri comitali dall'imperatore Ottone III nell'anno
999. Il successore di Guiberto, il germanico Ottone
imposto da Enrico IV, incontrò subito l'ostilità del
clero e dell'aristocrazia locale e fu considerato
poco più che un intruso. Di questo momento di crisi
della cattedra di SantApollinare approfittò
impietosamente il nuovo papa Pasquale Il, il quale,
riunito un concilio a Guastalla il 22 ottobre 1106,
fece approvare un drastico provvedimento che toglieva
alla giurisdizione ecclesiastica metropolitica di
Ravenna tutte le diocesi dell'Emilia da Piacenza a
Bologna (48).
Fu probabilmente in questo
clima di brusco ridimensionamento dell'autorità arcivescovile
che a Ravenna si avvertirono tutti i pericoli che
potevano derivare dalla nuova situazione che sembrava
fatta apposta per alimentare, sotto il pretesto del
dissenso religioso, i fermenti autonomistici che animavano
ormai anche tutte le città della Romagna e soprattutto
le terre poste direttamente sotto la giurisdizione
«ravennate» dell'arcivescovo. La nobiltà ravenna-te
scelse allora di far quadrato attorno al proprio,
se pur delegittimato, presule, identificando in questi,
e non a torto, i propri interessi, costringendo peraltro
quest'ultimo alla cogestione del potere. L'operazione
non sarebbe però riuscita se si fosse lasciato spazio
al dissenso interno e al malcontento di quei ceti
intermedi desiderosi, a loro volta, di ritagliarsi
un proprio spazio, più o meno ampio, di affermazione,
in un contesto politico generale talmente mosso da
favorire ogni tipo di aspirazione (49).
La nostra ipotesi è dunque
che il comune di Ravenna sia nato non molte settimane
dopo il concilio di Guastalla (ottobre 1106) e nel
clima di sconcerto che tale concilio dovette provocare
in Ravenna e forse su imitazione di quanto era avvenuto
appena l'anno prima a Ferrara, le cui principali famiglie
aristocratiche, non va dimenticato, continuavano a
far parte della curia
vassallorum dell'arcivescovo ravennate ed erano
di frequente imparentate con l'aristocrazia di Ravenna
(50).
Questa ipotesi potrebbe
essere avvalorata e con ciò ritorniamo in tema
da un documento dell'8 aprile 1107 da cui risulta
che Pietro Traversari~ insieme con i nipoti Disco
e Rigolo e col consenso della moglie Gasdia e della
cognata Ravenna, vedova di Costantino di Porta Aurea,
vende alla Schola
piscatorum tutto ciò che è di sua proprietà nelle
valli Zusverti e Fenaria per il valore corrispondente
ad una pelliccia del valore di lì lire di denari veneziani
(Sì). Dato però che lo stesso Pietro aveva concesso
alla stessa Schola solo quattro anni prima con un patto trentennale e con un canone
di 200 pesci «capitanei» all'anno apparentemente gli
stessi beni (52), è evidente che doveva essere avvenuto
tra il 1103 e il 1107 qualcosa che aveva fatto mutare
i rapporti tra i Traversari e la Schola piscatorum. Poiché quest'ultima raccoglieva, come già abbiamo
detto, non solo dei semplici pescatori, ma anche dei
mercanti di pesce, dei salaroli e forse i mercanti
in generale che èquanto dire tutti gli operatori
economici più in vista nell'ambiente cittadino del
tempo (53) non pare proprio azzardato pensare
che la vendita del Traversari (che è poi il primo
acquisto in assoluto della Schola
piscatorum) fosse la necessaria contropartita
(o una delle contropartite) per ottenere il consenso
e l'appoggio dei «confratres» della corporazione al
costituirsi del comune.
Oltre che con il «clan»
Traversari, la Schola
piscatorum risulta poi in stretto contatto con
Enrico di Porta Nuova (altro ramo dei Traversari?)
che figura tra i consoli cittadini sia nel 1109 che
nel 1115 (54), mentre risulta dare in enfiteusi alla
Schola nel
1112 quote molto rilevanti delle valli in questione
contro un canone annuo di 700 pesci «capitanei» ed
un calciarius
di ben 100 lire (55). Se si confrontano a questo punto
i canoni sulle quote di valli possedute da Pietro
Traversari nel 1103 (200 pesci) e quelli di Enrico
di Porta Nuova nel 1112 (700 pesci) e si mettono in
rapporto col prezzo di vendita versato al Traversari
(11 lire) e quello di semplice rinnovo enfiteutico
concordato con Enrico di Porta Nuova (100 lire) si
ha la migliore conferma che quella del Traversari
del 1107 era stata letteralmente una svendita, o ancor
meglio una vendita, per così dire, «a prezzo politico».
Dai documenti sin qui
considerati si può cogliere, oltre agli aspetti socio-politici
di cui abbiamo parlato, anche qualche elemento relativo
all'organizzazione interna della corporazione, sui
quali si è soffermato del resto anche l'Ilartmann
(36)
La struttura organizzativa
della Schola
piscatorum ravennate appare fortemente gerarchizzata
e tendenzialmente chiusa. I figli e i fratelli sono
considerati alla stregua di potenziali soci ereditari.
Le cariche sociali prevedono una specie di «cursus
honorum». Tanto per fare qualche esempio: Pietro di
Gontardo, che è già nel novero degli ufficiali nel
1081, appare poi come capitularius
nel 1100, nel 1103, nel 1107 e nel 1112, dopo di che
(forse perché defunto) viene sostituito nella massima
carica societaria da Pietro di Luciano, il quale risultava
essere stato vicarius
nel 1100 e poi consigliere nel 1103 e 1107; Pietro
di Tedelinda appare semplice consigliere nel 1081
e nel 1083, ma già «primicerius» nel 1100 e 1107;
Pietro dell'Agata è «sacellarius» (cioè «tesoriere»)
ininterrottamente dal 1100 al 1114, per poi essere
sostituito da Martino di Franco, il cui padre compariva
come semplice consigliere nel 1100 e 1107, ma il cui
figlio Guascone sarà capitularius nel 1164 e negli anni successivi;
Pietro di Anselmo, infine, occupa la carica di «iudex»
nel 1103 e 1107, per poi essere sostituito da Pietro
di Ghecia e successivamente da Giovanni di Vitale.
«Die wenigen Striche zu dem Bilde der Organisation
der ravennatischen Fischerzunft conclude, a
questo punto, un po' affrettatamente l'Hartmann
haben unzweifelhaft mit der römisch-byzantinischen
Organisation eine zu grosse Ahnlichkeit, als dass
sie zufàllig sein könte. Einen vielleicht noch schwerer
wiegenden Grund für den Zusammenhang der beiden Organisationen
aber sehe ich in dem Namen des ersten Beamten der
ravennatischen Zünfte, der uns schon im 10. Jahrhunderte
begegnet. Was bedeutet das Wort capitularius? (57)».
Ma non è certo qui possibile
tracciare la successiva storia della Schola piscatorum: occorrerebbe, per farlo, una monografia specifica.
E però importante sottolineare almeno un fatto che
si dimostrerà alla fine decisivo per le sorti della
stessa corporazione, e cioè il rapido affermarsi all'interno
della stessa di una famiglia, quella dei Balbi, che
iniziò ad acquistare in proprio, nella seconda metà
del XIII secolo, quote delle valli Zusverti
e Fenaria, sia dai consoci della Schola,
sia dai vecchi proprietari (58).
Verso gli anni Settanta
del '200 i Balbi già possedevano il 6% delle valli
(59) e nel 1290, risoltesi finalmente le contestazioni
sorte con il card. Pietro Colonna, conte di Romagna,
che si proclamava erede delle quote spettanti alla
domus Traversariorum, ne possedevano già
più del 30% (60). In seguito le loro quote di proprietà
aumentarono ancora, mentre le cariche societarie di
capitularius
e di sacellarius
della Schola finirono con l'essere ormai costantemente
nelle loro mani. Nel 1315 l'operazione di acquisizione
dei Balbi di tutte le proprietà e di tutti gli iura
già spettanti alla Schola piscatorum può dirsi conclusa. In
quell'anno, nel palazzo comunale, Nicolò del fu Biondo,
iudex della Schola, cedeva
a nome di questa a Pietro Balbi tutti i diritti che
la corporazione ancora deteneva su numerose porzioni
di valli (61). A questo punto la vecchia e gloriosa
Schola piscatorum
de Ravenna non aveva più ragione di esistere,
ed infatti si estinse. Questo era certamente già avvenuto
nel 1332 quando si ha testimonianza di una controversia
nata a proposito di alcune terre (da non dimenticae
come le valli in questione, e soprattutto la Fenaria,
si fossero nel frattempo lentamente trasformate in
buona parte in terre coltivabili!) poste nella pieve
di Santa Maria in Furculis (attuale Piangipane) che Ostasio
da Polenta (allora signore della città) reclamava
di proprietà della sua casata, mentre i fratelli Giovanni,
Poano e Isacco Balbi sostenevano «sibi pertinere pro
Schola piscatorum»
(62).
Una volta fagocitata la
Schola piscatorum,
i Balbi si iscrissero all'Ordo
Domus Mathe, dove ser Giacomo di Giovanni Balbi
già risulta ricoprire la carica di capitularius nel settembre 1326 (63). Nella
matricola della stessa Casa Matha del 30 dicembre
di quell'anno figurano poi tra i soci, oltre allo
stesso Giacomo, il padre Giovanni e gli zii Poano
e Isacco (64). Fu appunto questo ingresso dei Balbi
nella Casa Matha a dare in seguito origine alla confusione
non casuale, ma strumentale e abilmente orchestrata
verso la metà del '400 tra quest'ultima corporazione
e la più antica, ma ormai definitivamente scomparsa,
Schola piscatorum
(63).
3. Oltre alla Schola piscatorum che raggruppava,
come si è detto, pescatori, salaroli e mercanti di
pesce (più tardi chiamati abitualmente anche «sprocani»)
che avevano la loro zona operativa nelle valli Zusverti e Fenaria a Ravenna dovette
formarsi anche una corporazione di pescivendoli. La
prima testimonianza che ce ne resta è in un documento
del 17 ottobre 1110 dove si parla, per usare l'espressione
del Simeoni, di «un'ignota corporazione ravennate».
Ebbene, in tale documento risulta che 14 confratres
de Ordine piscium vendencium di Ravenna si impegnano,
anche a nome di altri confratelli, a portare aiuto
armato ai Comacchiesi contro chiunque, eccettuati
però i capitanei di Ravenna e il vescovo di Comacchio,
e per la zona compresa tra Pomposa e San Nicolò de
Mare e fra il Po Vecchio e il Capo di Padule (66).
Ma contro chi era diretto
questo accordo che aveva chiaramente come scopo la
difesa della pesca nelle valli comacchiesi e il rifornimento
ittico del mercato ravennate? Il Simeoni ipotizza,
molto ragionevolmente, che il patto stretto tra l'Ordo piscium vendencium di Ravenna e gli
homines
di Comacchio fosse rivolto proprio contro la Schola
piscatorum, la quale avrebbe preteso una specie
di monopolio sulla fornitura del pesce al mercato
ittico di Ravenna. Pur se l'ipotesi è convincente,
la questione dovette essere in realtà molto più complessa
di quanto riteneva il Simeoni ed avere decisi, seppure
imprecisati, risvolti politici. Lo si deduce proprio
dalla clausola che prevedeva che la corporazione ravennate
dei pescivendoli non avrebbe portato aiuto ai Comacchiesi
né contro il loro vescovo (excepto contra vestrum episcopum) né contro
i «soli» capitanei di Ravenna. Poiché in quel momento
cera un arcivescovo, Geremia (1111-1117) di
presumibile provenienza germanica, il non ricordarlo
espressamente nel documento come si fa invece
per il vescovo di Comacchio e il non ricordare
d'altronde neppure i consoli del comune, ma solo i
capitanei,
fa supporre che in città vi fosse nuovamente dissapore
tra la cittadinanza e l'ennesimo arcivescovo nominato
dall'imperatore e che il ceto dei capitanei
avesse approfittato della situazione per estromettere
dal potere cittadino non solo l'arcivescovo contestato,
ma anche il ceto intermedio dei piscatores, forse perché ritenuto troppo
pieno di pretese (67).
Ma se questo tentativo
dei capitanei
di assumere in proprio tutto il potere pubblico a
Ravenna facendo leva sullo scontento del clero locale
e sui minores
vi fu, esso dovette suscitare forti reazioni da parte
degli esclusi, e quindi non solo dell'arcivescovo,
ma anche della Schola
piscatorum, già compartecipe, come si è visto,
della nascita del comune. La soluzione dei contrasti
non poteva venire che da una rinnovata concordia dei
tre ordines
dei capitanei, dei mediocres
e dei minores,
e quindi con un rilancio di fatto dell'istituzione
comunale.
Tutto questo pare appunto
di cogliere da un documento del 3 luglio 1115, a cui
abbiamo già accennato (68), dal quale risulta che
il legato imperiale Fulgmaro concede, su decisione
dei consules
civitatis e del populus
di Ravenna, ma in nome dell'imperatore Enrico V, ai
canonici cardinali della Chiesa di Ravenna l'intero
beneficio già appartenuto al defunto Rodolfo Cappellano,
e cioè la pieve di Argenta, la chiesa di San Giovanni
in Marmorato (situata nel suburbio della città) e
la cappella di San Michele di Roveretolo con due mansi.
Nel documento dove risulterebbe, se si tien
conto del contenuto specifico dell'atto, del tutto
incomprensibile, se non ne sapessimo già i motivi,
la totale assenza dell'arcivescovo Geremia
figurano i nomi di 10 consules, tra i quali due (Enrico di Porta
Nuova e Pietro Traversari) che già abbiamo visto in
stretti rapporti con la Schola
piscatorum ed uno, il causidico Pietro di Luizone
che figurava in testa all'elenco dei 14 pisces vendentes che avevano giurato l'aiuto
armato ai Comacchiesi nel 1110.
Il contrasto tra la Schola piscatorum e l'Ordo piscium vendencium se, come tutto
lascia supporre, vi fu, dovette dunque comporsi molto
presto. Le due corporazioni, del tutto complementari
fra loro, dovettero infatti procedere di norma di
comune accordo (69). E non è neppure improbabile che
alcuni individui, tra quelli di maggior rilievo, facessero
contemporaneamente parte dell'una e dell'altra corporazione.
Questo è sicuramente provato per i Balbi (sempre loro!)
di cui diversi membri risultano, nella seconda metà
del '200, alternativamente ufficiali della Schola
e dell'Ordo
(70).
Che nell' Ordo piscium vendencium non ci fossero
soltanto dei semplici pescivendoli, ma anche dei personaggi
di ceto sociale più elevato e non esercìtanti dunque
materialmente la professione di pescivendolo, lo provano
non solo i casi dell'advocatus Pietro di Luizone già
ricordato e quello successivo dei Balbi, ma pare testimoniano
anche un atto del 6 luglio 1208 in cui la corporazione,
che si definisce ora Ordo
mercati piscium vendencium o più brevemente Ordo mercati piscium, risulta chiaramente già suddivisa in soci «maiores»
e «minores» (71).
Questo atto del 1208 è
molto interessante anche per altri motivi. Si tratta
del livello, concesso dal monastero di SantApollinare
Nuovo alla corporazione in questione, di un pezzo
di terra situato nella regio
(o «rione») di San Teodoro a
Vultu e con la fronte rivolta sulla «platea quondam
Teoderici regis» (e dunque sull'attuale via Roma,
la cosiddetta platea
maior della Ravenna medievale (72)). E probabilmente
qui che l'Ordo dei pescivendoli venne a costruire la sua nuova sede e a predisporre
i locali del mercato, prima di trasferirsi, nel 1272,
nella guaita di San Michele in Africisco su terreno
del monastero di SantApollinare in Classe (73).
Tutto sarebbe, a questo
punto, molto chiaro, se una posta contabile registrata
nel diacetto vecchio della Camera arcivescovile non
venisse a creare non poca confusione. In tale posta
si legge infatti che l'Ordo
piscium vendencium deve pagare come pensio
all'arcivescovo 4 danari ravennati quale affitto di
un pezzo di terra su cui l'Ordo intende costruire un proprio edificio
ai confini con una domus
ed una torre che già gli appartengono (74). Il terreno
è situato nel rione di San Michele in Africisco (75)
e il contratto di affitto risulta partire dal 19 giugno
1233, ai tempi dell'arcivescovo Tederico (1228-1249)
(76).
Ciò che non quadra in
questa posta contabile (peraltro dai tempi dell'arcivescovo
Tederico mai più rinnovata) è la diversa dislocazione
della domus
della corporazione, che nel 1208 risultava essere
nel rione di San Teodoro a Vultu, mentre ora è a San Michele in
Africisco (77). Diversi sono pure i proprietari dei
terreni su cui è costruita detta domus:
nel primo caso il monastero di SantApollinare
Nuovo e nel secondo la mensa arcivescovile. Il fatto
poi che a San Michele in Africisco si trovino in seguito
documentati sia la domus,
sia i locali del mercato del pesce dell'Ordo
Case Mathe e che negli statuti del 1304 di quest'ultima
vi sia una rubrica in cui si stabilisce «quod nullus
de dicto Ordine audeat intrare Ordinem merchati veteris
piscium Ravenne» (78), ci dà la piena conferma che
l'Ordo piscium vendencium del 1233 è altra cosa dell'Ordo piscium vendencium già documentato
nel 1110 e nel 1208 e che, con la denominazione di
Ordo mercati piscium e poi di Ordo
mercati veteris piscium continuerà ad esistere
almeno sino al 1336 (79).
Come si era giunti a Ravenna
alla creazione di una seconda corporazione di pescivendoli
staccatasi, con ogni evidenza, dalla prima attorno
all'anno 1233?
Per dare una risposta
a questa domanda si potrebbe forse già partire dal
fatto che il vecchio Ordo piscium vendencium suddivideva i suoi
soci nel 1208 in maiores
e minores e si potrebbero quindi anche ipotizzare
conflitti e tensioni tra queste due categorie di associati.
Ma siamo dell'opinione che la secessione del 1233
trovasse i suoi motivi di fondo non in contrasti interni
d'ordine economico e sociale, ma piuttosto in profonde
e laceranti divergenze politiche.
Si era allora nell'età
di Federico II, quando cioè le fazioni dei guelfi
e dei ghibellini si erano ormai estese a tutte le
città comunali radicalizzandosi sui principi universalistici
antitetici del sacerdotium
e del regnum.
Ravenna era stata da sempre città filoimperiale e
quindi potenzialmente ghibellina, ma le cose si erano
andate evolvendo dopo quella pace di Costanza del
1183 che aveva visto notevolmente rafforzarsi il comune
cittadino ed il sorgere dei primi grossi contrasti
con l'arcivescovo (80). Questi, almeno, dai tempi
di Alberto Oseletti (1202-1207), non era più di fede
«filoimperiale», ma di stretta osservanza «filopontificia»,
e la stessa aristocrazia locale si era ormai spaccata
in una maggioranza, guidata dai Traversari, ghibellina,
ed una minoranza, guidata da Ubertino Dusdei, guelfa.
Che poi l'insanabile contrasto fra queste due famiglie
partisse dalla contestata eredità di Giovanni Duca,
nulla toglie alla carica ancora prevalentemente ideologica
dei contrasti in corso, contrasti che s'infiammarono
di colpo quando il papa Gregorio IX scomunicò nel
1227 Federico II (81).
Nel maggio 1228 moriva
l'arcivescovo Simeone e la fazione ghibellina di Ravenna,
sotto la guida di Paolo Traversari e dei conti Malvicini
di Bagnacavallo, temendo che il clero locale eleggesse
nuovamente un presule «filoromano», circondò minacciosa
la cattedrale cercando d'imporre un proprio candidato
(82). Il podestà Raimondino Zagoli riuscì con fatica
a disperdere la folla dei tumultuanti ed il clero
elesse il «filoromano» cesenate Tederico. Per tutta
risposta i Traversari, i Polentani, loro principali
seguaci, e i conti di Bagnacavallo assalirono i beni
arcivescovili provocando «damna multa et discrimina
non modica» (83). A sua volta l'arcivescovo, ottenuta
la conferma pontificia, si fece interprete di una
radicale politica filoguelf a che lo spinse dapprima
a sollecitare l'aiuto armato di diversi comuni romagnoli
(Imola, Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro e Rimini) perché
lo aiutassero a porre in Ravenna un podestà di suo
gradimento, e poi giunse persino a lanciare, nel 1234,
l'interdetto sulla propria città (84)
E in questo clima di «muro
contro muro», che coinvolgeva ormai l'intera società
ravennate in tutti i suoi strati, dai vertici alla
base, che dovette maturare la secessione, all'interno
dell'Ordo piscium
vendencium, tra i tradizionali filoghibellini,
fautori dei Traversari, e i filoguelfi, ispirati e
aiutati dall'arcivescovo. I primi restavano nella
sede tradizionale, posta nel rione di San Teodoro
a Vultu
(dove si trovava, è da ritenere, anche il mercato
del pesce, che sarà poi chiamato «vecchio»), i secondi
impiantavano una nuova sede ed un nuovo mercato del
pesce nel rione di San Michele in Africisco, con l'aiuto,
forse anche patrimoniale, dell'arcivescovo.
Ma l'esistenza, contemporaneamente,
di due Ordo
piscium vendencium non poteva non creare confusione
e così, mentre il primo manteneva la sua denominazione
tradizionale di Ordo mercati piscium, il secondo venne indicato comunemente col nome
dell'edificio in cui teneva il proprio mercato, e
cioè Ordo Damus Mathae.
Cosa significhi esattamente
Casa Matha è tuttora in discussione. Che si perdesse
ben presto la cognizione esatta del suo significato
originario lo può dimostrare il fatto che già nel
'400 la corporazione usava ormai autodefinirsi della
Casa Amata (85). Il termine matha
deriva invece chiaramente da matha
che in latino classico e poi medievale equivale a
«stuoia di giunco».
La Casa Matha sarebbe
da intendersi dunque non tanto, come fa il Sella (86),
«un capanno coperto di giunchi, come ancor oggi si
usa nelle valli da pesca» (dato che la corporazione
era di pescivendoli e non di pescatori), quanto, eventualmente,
come riteneva lo Spreti (87), «un edificio dove si
fabbricano le stuoie». Questa ipotesi sarebbe però
del tutto accettabile solo se si potesse dimostrare
che i pescivendoli «guelfi», usciti dal Mercato del
pesce, avevano aperto a loro volta un mercato in un
edificio già esistente e abbastanza capiente dove
in precedenza si fabbricavano stuoie e perciò già
noto come «Casa della stuoia». La mia ipotesi al riguardo
è però un'altra: che con «casa matha» si intendesse
indicare un grande salone coperto di stuoie, oppure,
ancor meglio, un edificio avente al suo interno casotti
posticci delimitati da stuoie oggi diremo «box»,
negli statuti del 1304 si dicono «camerotti»
costituenti i singoli punti di vendita per lo smercio
minuto del pesce. In un modo o nell'altro la Casa
Matha equivaleva a «Mercato del pesce», espressione
che però non si poteva usare per non creare confusione
con il già esistente Mercato del pesce gestito dai
pescivendoli «ghibellini» e che si trovava, tra l'altro,
in un punto diverso, anche se non troppo distante,
della città.
Trascorsi appena pochi
anni dalla secessione di cui abbiamo detto, Ravenna
conobbe una serie di avvenimenti altamente drammatici
che potrebbero da soli giustificare quella carenza
di materiale documentario sulle vere origini della
Casa Matha anche senza dover ipotizzare successive
interessate sparizioni di documenti.
Nel 1239 Paolo Traversari,
con mossa spregiudicata che ancor oggi fa discutere
gli storici, defezionava dal campo ghibellino per
allearsi con i guelfi, in ciò seguito dai fedeli Polentani
(88). Furente, Federico II, dopo aver tentato invano
di convincere i Ravennati a ribellarsi al «traditore»,
risaliva l'Italia e si portava nell'agosto del 1240
ad assediare Ravenna, che riusciva poi a prendere
in appena 6 giorni (89). Inviati prigionieri in Puglia
l'arcivescovo Tederico, i figli di Paolo Traversari
(morto poche settimane prima dell'assedio) e Geremia
e Lamberto da Polenta, l'imperatore lasciava Ravenna
in mano ai suoi funzionari che la governarono per
otto anni (90).
Nel maggio 1248 le truppe
guelfe bolognesi e pontificie riportavano in città
l'arcivescovo Tederico, che era riuscito nel frattempo
a fuggire dalla Puglia, ma nell'ottobre dell'anno
successivo gli «estrinseci» ghibellini, guidati dal
conte Ruggiero di Bagnacavallo, approfittando dell'assenza
della guarnigione bolognese portatasi a far guerra
a Modena, rioccuparono Ravenna cacciandone Guido da
Polenta e i suoi seguaci «de parte Traversariorum»,
devastando il palazzo del podestà e derubando persino
l'episcopio (91). I ghibellini tennero, con l'appoggio
dei Veneziani, la città sino al 1253, quando cioè
il nuovo arcivescovo, l'abile diplomatico Filippo
da Pistoia, non riuscì a concludere una pace generale
tra le fazioni di Romagna e a prendere finalmente
possesso della sua cattedra metropolitica in Ravenna
(92). Qui gli fu subito affidato, quale garante della
«concordia» tra le fazioni, la carica di podestà ed
il compito di stendere nuovi statuti con l'intento
di normalizzare una situazione ormai lacerata da un
ventennio di continui travagli (93).
Ed è appunto negli statuti
cittadini del 1253 che l'Ordo
piscium vendencium «guelfo» viene per la prima
volta ricordato come Ordo Domus Mate in una rubrica dove si
proibisce alle meretrici di abitare nella zona compresa
«a domo Ordinis Domus Mate usque ad domum Bonaventure
Ballestrerii», dato che in tale zona avevano la loro
residenza i campsores
e molti altri boni
homines (94). Gli stessi statuti riportano poi
anche un'altra rubrica che può aiutarci molto a capire
come fossero andate esattamente le cose a Ravenna
nel ventennio tormentatissimo che separa l'anno di
presumbile costituzione della Casa Matha (1233) da
quello della pace generale tenacemente perseguita
e realizzata dall'arcivescovo Filippo. La rubrica
in questione s'intitola De
universis societatibus et ordinibus reformandis
e dà incarico al podestà di «reformare societates
et ordines Ravenne secundum quod antiquitus fuerunt,
et dare eis illos honores secundum quod habuerunt
et habere consueverunt antiquitus». Come caso specifico
si precisa poi che il podestà «non permittat in aliqua
beccaria pisces vendi, nec in aliqua piscivendoleria
carnes vendi, set quilibet ordo sive societas debeat
esse contentus, sive contempta, sua arte» (95).
La frattura politico-ideologica
tra guelfi e ghibellini che aveva portato alla spaccatura
insanabile tra i pescivendoli, non doveva aver risparmiato
neppure i beccai, riuniti, almeno dal 1169, in una
corporazione detta Ordo macellatorum pontis coperti (96). I beccai, meno numerosi e certamente
meno «tutelati» politicamente dei pescivendoli, non
crearono però per l'occasione una seconda corporazione,
ma semplicemente si spaccarono, confluendo i macellai
«guelfi» nell'Ordo
Domus Mathae e quelli «ghibellini» nell'Ordo
mercati piscium. Le buone intenzioni di cui si
fanno interpreti gli statuti cittadini del 1253 non
trovarono poi effettiva applicazione in quanto i beccai
«guelfi» trovarono che era per loro molto più vantaggioso
restare all'interno di una corporazione, l'Ordo
Domus Mathae, che cominciava proprio allora a
raccogliere i primi tangibili frutti della sua originaria
scelta politica di campo.
E, infatti, mentre la
Schola piscatorum e l'Ordo mercati piscium entravano, dopo il
1253, in decadenza seguendo le sorti, più che della
perdente fazione ghibellina, dei Traversari e dei
conti di Bagnacavallo che erano sempre stati i loro
«patroni», la Casa Matha, tutta schierata con i guelfi
Polentani che annoverò poi addirittura tra
i suoi soci d'onore, come risulta dalla matricola
del 1304 (97) veniva a godere di tutti i vantaggi
politici ed economici della nuova situazione. Già
nel 1276, ad esempio, e non a caso appena pochi mesi
da quando Guido da Polenta si era insignorito, per
la prima volta, della città, la Casa Matha, proprietaria
sino ad allora dei soli edifici della sede e del mercato
del pesce, era in grado di acquistare buona parte
delle valli Cordiselva (ai confini col Faentino e
con il Po), che concedeva poi in affitto (98). Molte
altre proprietà vennero acquistate successivamente.
Gli statuti della Domus Mathae del 1304 ci mostrano la coesistenza,
a pari titolo, nella corporazione di pescivendoli
e di beccai, ma già una rubrica delle aggiunte statutarie
del 1305 stabilisce «quod aliquis non recipiatur in
Ordine qui velit facere artem becarie» (99). Prendendo
infatti a pretesto il fatto che gli spazi fruibili
nell'area del mercato erano ormai saturi, la Casa
Matha non ammise più l'iscrizione di nuovi soci beccai
e così questi finirono col rifluire tutti in quell'Ordo
beccariorum che, formatosi all'interno dell'Ordo mercati piscium finirà poi con il sostituirvisi del tutto, ereditandone,
dopo la definitiva scomparsa di quest'ultimo (avvenuta,
come già detto, nel 1336), anche la sede posta nella
guaita di San Teodoro. Ma è del resto questa la sola
proprietà che la corporazione dei beccai risulta avere
nel catasto urbano del 1352 (100).
La Casa Matha, a sua volta,
ampiamente beneficiata dalla signoria polentana ed
eccessivamente compromessa con gli interessi di quel
regime politico, non poteva non risentire del tracollo
dei Da Polenta. Il dominio veneto su Ravenna, iniziato
del 1441, portò quindi inevitabilmente ad un drastico
ridimensionamento economico e patrimoniale della corporazione
(101).
Per evitare la perdita
delle residue proprietà, i soci della Casa Matha ebbero
nel 1506 la brillante idea di coinvolgere lo stesso
governo veneziano nella difesa dei loro interessi.
E così, in data 15 maggio, essi fecero grazioso dono
di tutti i loro iura perduti o contestati (compresi
i vecchi diritti della Schola piscatorum che si erano fatti cedere nel 1440 da Tramontana
di Poano Balbi, ultima erede di quella famiglia (102))
alla Serenissima, riservandosi però avvedutamente
quanto ancora effettivamente possedevano (exceptis intellectis et non intellectis terris
et bonis cuiuscumque generis per dictam Domum sive
homines dictae Domus de presentis tentis et possessis)
e la metà delle proprietà che Venezia fosse riuscita
a recuperare (103).
Lo Stato veneziano accettò
di buon grado quanto i «fedeli sudditi» della Casa
Amata gli offrivano e si fece inviare subito tutta
la documentazione sui beni rivendicati (104), ma la
fine del dominio veneto a Ravenna appena tre anni
dopo non permise che l'ingegnosa operazione fosse
portata a buon termine. La Casa Matha comunque sopravvisse
e, pur ulteriormente ridimensionata nelle sue proprietà
e nei suoi privilegi (quale quello, conservato sino
al 1931, dell'esclusività della vendita del pesce
in città) continua tuttora (105).
Note
al testo di A. I. Pini

UMBERTO
ZACCARINI
Appendice documentaria
al saggio di cui sopra
pubblicata nella «Nuova rivista storica», a. LXXVI, fasc.
III (1992), pp. 757-76.
1. 943 aprile
12, Ravenna
Undici
petitori in nome proprio, dei figli e nipoti loro
nonché per conto di tutti i fratres et consortes della Scola dei pescatori
«nel Patoreno», e parimenti dei figli e i nipoti di
costoro, chiedono all'arcivescovo Pietro [I] la rinnovazione
enfiteutica delle acque suddette per potervi pescare
e catturare il pesce dal luogo che si dice Pensalardo sino al mare, con l'obbligo di corrispondere la quarantesima
parte del pescato in natura o in denaro, nonché di
dar prelazione all'arcivescovo dogni storione
o làdano superiore ai quattro piedi di lunghezza che
dovessero prendere.
Originale: AARa, B.363 [A]. Petizione d'enfiteusi
(originale di minuta) a rinnovazione di un precedente
pactum conveniencie. Non è coerente l'anno
di coreggenza di Lotario II, che sarebbe il 12º, non
il 13°. Mancano le subscriptiones, come in isvariate altre
carte indubbiamente autentiche che si conservano nell'AARa.
Sul recto, nel margine superiore, in scrittura
del sec. XVIII: «943.». Sul verso, in scrittura di
due mani, come pare, del sec. XIII: «Carta de piscatione
in Padareno, de Pesalardo usque ad mare. Carta super
piscatione Padareni». In scrittura del sec. XVI la
segnatura archivistica antica: «qq. n. 22.». Pergamena
in buono stato di conservazione con quattro piccoli
fori, due dei quali in corrispondenza dello scritto.
Misure: mm 296 x 594.
Rogatario
è Giorgio [I], notaio della santa Chiesa ravennate.
Edizioni: MURATORI, Antiquitates,
Dissert. LXXV, coll. 455-7; FANTUZZI, IV, pp. 174-5,
n. 10; SPRETI, Notizie, pp.7-8; VESI, Documenti, pp. 189-91; MONTI, Corporazioni, I, pp. 217-19; ZACCARINI,
Revisione, pp. 31-2; PIERPAOLI, Storia, pp. 261-3 (traduzione).
Cfr. CROSARA, Scole,
p. 47 sgg. e BUZZI, Curia,
p. 37.
Si veda sopra,
nellapposita sezione, il testo della Carta piscatoria
trascritto e tradotto rispettivamente da Umberto Zaccarini
e Mario Pierpaoli.
2. 1081 febbraio
16, Ravenna
Vuido
Tosco figlio di Pietro di Gontaredo, Andrea figlio
di Giovanni di Giorgio e altri chiedono per sé e per
tutti i confratelli ascritti alla medesima scola la
dazione a livello di quanto i fratelli Ungano e Brando
e altri con loro acquistarono dai fratelli Divizo
e Riminaldo figli della defunta Imilla, ossia quanto
appartenne alla stessa Imilla nelle valli Zusverti
e Fenaria, con l'obbligo di conferire in due soluzioni
quaresimali la corrisposta annua di 300 pesci capitani,
e inoltre «di far corte» il giorno di natale e il
lunedì di pasqua, durante la mattinata, presso ciascuno
dei proprietari eminenti, in quattro persone della
scola. Nella valle Zusverti le confinazioni sono il
Pereo, l'argine di San Longino e il Bandusolo, la
Mersiza, il Po; nella valle Fenaria, la linea che
va dal Codarundiani al Po, il Caldirolo, il dosso
di Viliga, lo Stafilio. È esclusa dalla concessione
la terra di mortizza (presumibilmente del Po) che
i locatori riservano a sé, con ogni probabilità, per
metterla a coltura.
Originale: ASRa, CC.RR.SS., S. Maria in Porto,
317.B [B]. Livello vallivo. Copia parziale (manca
l'escatocollo con la completio del tabellione). Sul verso, in
scrittura del sec.XIII, insieme con altre note archivistiche
che si omettono: «Innovacio Ungani et Brandi germanorum
facta Scole piscatorum [de omnibus] iuribus suis que
habebant in valibus Iusverti et Fenarie, sub pensione
omni anno sacharum triginta piscium. Anno 1081.».
Pergamena in buono stato di conservazione, con un
foro che interessa lo scritto. Misure: mm 400 x 187.
Rogatario
ignoto. Copia di Iohannes
Bonus Dei gracia Ravennas tabellio in data 1188
feb. 16.
Regesti: FANTUZZI, III, p. 379, n. 136/2; SPRETI, Notizie, p. 228, n. 4. «Regg. Zoli», in
ASRa.
Cfr. BUZZI, Curia,
p. 97 (che peraltro scambia il notaio esemplante col
rogatario del documento).
(C) In nomine Domini. Anno ab incarnacione Domini
millesimo hoctuagesimo primo, regnante vero Henrico
filio quondam Henrici imperatoris anno vigesimoquinto,
die sextodecimo [mensis] f[ebru]arii, indicione quarta,
Ravenne. Petimus a vobis quidem in Dei nomine Unganus
et Brandus germani ordinatores in prima parte cum
consensu iugalibus vestris Tutubene et
Belinde, secunda parte ordinatores Segniorellus de
Ubaldo et Ubaldo et Imilde iugalibus, tercia namque
parte Liuço de Enrico et Acie iugalibus, vobis presentibus
in Dei nomine Vuido Tussco Petri de Gontaredo et Andreas
de Iohanne de Georgio petitoribus tam pro nobis quamque
Petro de Tedelinda et Iohannes de Pardo et Dominicus
Sturnio et Iohannes de Luciano et Dominicus de Luciano
et Spanco et Iacobus et Iohannes Pisscula, ac pro
cuntis confratribus nostris seu filiis nostris; et
si quis de nobis obierit, unum autem alterum eius
porcio veniat eis qui supravixerint. Lebelli
nomine concedistis nobis rem iuris vestri supradictorum
ordinatorum, idest omnes res et pertinencias vestras
quantascumque habetis et detinetis per contractranctum
(sic) vendicionis da Duiço et Riminaldo
germani filii quondam Imille, et suprascripta Imilla
habuit et detinuit, de tota valle qui vocatur Çusverti
et de valle qui vocatur Venaria, cum fossis aquis
piscacionibus venacionibus missionibus butinis tumbis
atque cum omnibus eis pertinentibus, excepto terra
de mortiço, in aliis locis, quas reservastis a vestris
manibus. A primo latere de valle de Çusverti, Pereo,
a secundo latere argele de Sancto Longino et Bandusolo,
a tercio latere Mersiça, a quarto Pado; et de alia
valle Fenaria, a primo latere da Codarundiani usque
ad Pado, a secundo latere Caldiriolo, a tercio latere
corio de Viliga, a quarto latere Stafilio. Hec suprascriptas
res habendas tenendas piscandas venandas aucelandas
et in omnibus meliorandas, in annis advenientibus
viginti et novem ad renovandum, sub redita de pisses
capitaneos tricentos, centum quinquaginta in quadragesima
sancti Martini et similiter in quadragesima maiore.
Et curtem facere debeamus in natali et in passca,
quattuor de predicta scola, per unumquemque de vos,
primo die natalis mane et secundo die de passca mane.
Pro eo quia exinde accepistis calciarii nomine pellem
unam a collo portandam, pro denariorum Venecianorum
libris decem et octo. Et cum vos cum vestris heredibus
nobis nostrisque filiis ab omni persona hominum stare
et auctoriare debeatis, sub pene nomine auri unciam
libram (sic)
dimidiam sponderis; et maneat firmum hunc lebellum.
(Segue lo stenogramma
corrispondente a quattro linee di testo non ricopiato
dal notaio esemplante.)
(ST) Ego Iohannes BONUS Dei gracia Ravennas tabellio
sicut superius legitur, ut vidi in quadam cartula
mihi a Borgolino(1) allata, sicut in ea vidi
ita in hac scripssi, sub annis dominice nativitatis
millesimo centesimo octuagesimo octavo, die quartodecimo
mensis aprilis, indicione sexta, Ravenne.
1) Questo Borgolino è menzionato fra i mandatari della
Scola piscatorum anche nel doc. ASRa, S. Maria in Porto, 327.B [A], 1166 ott.
9.
3. 1100 marzo
15, iuxta ecclesiam
sancte Marie a Libba
Vido
conte imolese figlio del fu conte Guido detto Arardo
concede e conferma in enfiteusi a Franco e Tebaldo
figli di Pietro di Tedelinda primicerio della Scola
dei pescatori della città di Ravenna, a Pietro di
Luzano vicario, a Pietro dell'Agata sacellario a Pietro
di Guntardo capitolare nonché a quattro altri confratelli
della medesima scola, tutti in integro quegli immobili
che sono di sua ragione entro l'intera valle cosiddetta
di Fenaria, con le seguenti confinazioni: al primo
lato il Caldirolo, al secondo il dosso di Vilica e
il dosso che si dice Orniola e quello di Cordiselva,
al terzo lato la Fronte e al quarto lato il Po corrente,
eccettuata la metà dell'anzidetta Fronte sino al Belice
minore, che il concedente riserva a sé per catturarvi
il pesce con le reti più grandi. La pigione annua
è di cento soldi di denari veneti da versarsi in due
soluzioni quaresimali; dodici lire di denari di Venezia
per diritti di calzare.
Originale: ASRa, CC.RR.SS., S. Maria in Porto,
319.B [B]. Precetto di enfiteusi (rinnovazione). Soscrizione
autografa di Guido conte. Sottoscrive fra gli altri
testi Arduino, anche come erede. Sul verso, in scrittura
di due mani del sec. XIII, insieme con altre note
archivistiche che si omettono: «Innovacio domni Guidonis
comitis Imolensis de omnibus iuribus suis que habebat
in valibus Fenarie, sub pensione denariorum Venetorum
solidos centum. Anno 1100. Facta Scole piscatorum».
Pergamena in buono stato di conservazione, con due
rotture al margine sinistro che interessano parzialmente
lo scritto. Misure: mm 536 x 192.
Rogatario
è Petrus [XXIV]
Ravennas tabellio. Copia di Gervasius
Dei gracia Ravennas tabellio databile alla 1ª
metà del sec. XII.
Regesti: FANTUZZI, III, p. 380, n. 136/5; SPRETI, Notizie, p. 229, n. 9. «Regg. Zoli», in
ASRa.; CARRARI, «Storia», II, n. 38.
(C) In nomine Domini. Anno ab incarnacione Domini
millesimo centesimo, anno sextodecimo Clementis pape
et Henrici imperatoris, die quintodecimo mensis marcii,
indicione octava, iuxta ecclesiam sancte Marie a Libba.
Omnibus manifestum est atque congrua racione dispositum
libenter debere eorum desideriis annuere, pro quibus
nostre propietatis res utilitatibus meliorandique
causa proficiunt. Et ideo ego quidem in Dei nomine
Wido comes Imolensis filius quondam Guidonis comitis
qui vocatur Arardus vobis Franco et Tebaldo de Petro
de Tedelinda primicerio et Petro de Luzano vicario
et Petro a Gatha sacellario et Petro de Guntardo capitulario
atque Gualdinello ac Iohanni [Gu]arm(an)terio et Rustico
de Pagano de Ingelerio et Alberto de Guarnierio, petito[ribus]
p[ro vobis] quamque pro vestris confratribus Scole
pisscatorum de civitate Ravenne presentibus et [futuris
qui in predicta scola] erunt, seu filiis et nepotibus
vestris et illorum; et qualis ex vobis obierit [sine
filiis vel] nepotibus, eius porcio cadat aliis qui
supravixerint aut eorum filiis vel nepotibus. Per
henfiteuticarium ius a presenti die concedo et largior
seu confirmo res iuris nostris, idest omnes res illas
integras inmobiles quantascumque vos omnes petitores
cum vestris confratribus habetis et detinetis et vobis
pertinent, nostro iure, infra totam vallem que vocatur
de Fenaria, cum aquis paludibus coriis et butinis
et cocolariis ac luibis atque cum omnibus ad suprascriptam
vallem pertinentibus. In finibus eius hoc est: a primo
latere Caldirolo, a secundo latere corio de Vilica
et corio qui vocatur Orniola et corio de Silva, a
tercio latere F[ronte et] a quarto latere Pado percurrens,
exceptata medietate de canale de suprascripta [Front]e
usque ad Belicem minorem, quam reservo meis manibus
ad capiendos pi[sses] cum ritibus maiori(bus). Dum
vobis superius nominatis petitoribus atque filiis
et nepotibus vestris et illorum divina gracia in hac
luce iusserit permanere, concedo et largior seu confirmo
vobis eas res habendas tenendas pisscandas venandas
aucellandas et in omnibus meliorandas, et quicquid
vobis et vestris confratribus et filiis et nepotibus
vestris ac illorum placuerit facere in predicta valle.
Et ego predictus Wido comes ordinator cum meis liberis
et heredibus, vobis iam dictis petitoribus et vestris
confratribus present[ibus] et futuris iam dicte Scole
pisscatorum et vestris filiis et nepotibus et illorum,
[omnes suprascriptas] res ab omni persona hominum
defens(are) et autoriare promitto sine dolo et fraude;
et ex vestris propriis expensis seu laboribus nichil
vos vestrique filii et nepotes a[liquot in]ferius
ad fixam pensionem deferatis. Prestantibus quoqueque
nobis et filiis et nepotibus nostris indesinenter
secundum paginam peticionis vestre sub nomine pensionum,
omni anno pro omnibus predictis rebus denariorum Venecie
soldos centum, medietatem in quadragesima sancti Martini,
aliam medietatem eiusdem pensionis dare mihi debeatis,
et meis heredibus debeatis, in quadragiadragesima
(sic) maiore. Pro eo quia exinde acceperimus
calciarii nomine denariorum Venecie libras duodecim,
promitto preterea nullis diebus nullisque temporibus
vite vestre vestrorumque confratribus presencium et
futurorum, vestrorumque filiorum et nepotum et illorum,
et ego iam dictus Wido comes aut mei liberi
vel heredes textum huius pagine henfiteusis a nobis
vobis facte et tradite minime valere contendere; vel
si contra ea que superius agere presumserit, tunc
daturum et compositurum me esse promitto, meosque
liberos vel heredes, vobis prenominatis petitoribus
et vestris confratribus presentibus et futuris iam
dicte scole vestrisque filiis et nepotibus et illorum,
ante omnes litis inicium aut interpellacionem, pene
nomine auri libras duas. Et soluta pena, maneat firma
hec henfiteusis. Quam vero paginam henfiteusis ego
Petrus Ravennas tabellio scripsi, post traditam complevi
et absolvi.
Ego Gervasius Dei gracia Ravennas tabellio scripsi
hoc exemplum ut vidi et legi.
+ Ego Guido comes subscripsi.
+ Ego Wido presbiter teste subscripsi.
Ego Or(landus) monacus subscripsi. Ego Arduinus et
heres subscripsi.
Signum ++++ manus Iohannis Longi et Iohannis de Paulo
et Guidonis Longi et Bonduli, rogatorum testium.
(ST) Noticia testium idest.
Wido presbiter et Iohannis a Libba, Orlandus monacus
Sancti Adelberti, Arduinus presbiter, Iohannis Longus,
Iohannis de Paulo, Wido Longus.
4. 1110 ottobre
17, Ravenna
Quattordici
ravennati che agiscono a nome dell'Ordo
pissium vendencium stipulano con quattro comacchiesi,
che intervengono sia in nome proprio sia per conto
di tutti i loro vicini di Comacchio, l'impegno a prestar loro l'adiutorium comunem de ordine da Pomposa
fino a San Nicola de
mare e dal Padovetere fino al Caput
de padulo, compresi altri luoghi delle valli comacchiesi,
contra omnes homines, excepto contra vestrum [Cumiaclensem] episcopum et capitaneis
Ravenne. Per l'inadempienza è fissata una penale
di cinquanta lire di denari veneti. I quattordici
ravennati sottoscrivono con segni di croce.
Originale: Arch. di Montecassino, «Codex diplomaticus Pomposianus ab an.
1099 ad 1189», ms. di Placido FEDERICI [178.], tomus
II, pp. 164-7. Impegnativa unilaterale a prestare
aiuto in caso di bisogno, la cui controprestazione
non è descritta [B]. Cosa non rilevata dal Simeoni
che per primo pubblicò il documento, l'indizione terza
discorda con l'a. 1111. Escludendo un eventuale errore
della copia, quindi, è da ritenersi come mi
suggerisce Giuseppe Rabotti che il notaio abbia
qui usato il computo pisano con l'indizione romana
(il che non è affatto eccezionale a Ravenna) e conseguentemente
perciò il documento vada retrodatato di un anno. Formato
del vol.: mm 287 x 205.
Rogatario
è il tabellione [ravennate] Ugo. Cfr. BUZZI, Curia, pp. 98-9.
Edizione: SIMEONI, Documento, pp. 131-41 (con la data del 1111).
Confederatio plurium Ravennatum favore Comacliensium,
qui promittunt adiutorium suum a Pomposia usque ad
Sanctum Nicolaum de Mare, et a Pado vetere usque ad
Caput de padulo et aliis locis contra omnes homines
excepto episcopo Comaclensi et capitaneis Ravennatibus.
Anno MCXI., 17 octobris.
In nomine Domini. Anno ab incarnacione Domini millesimo
centesimo undecimo, die septimo decimo mensis octubris,
indictione tercia, Ravenne. Nos Petrus de Luizone
et Iohannes de Plathea et Rusticus de Girardo, Petrus
de Androna, Fantincillus, Dominicus de Petronia et
Bonusfilius de Gisa, Petrus Matereculus, Andreas de
Mauris, Ravennas de Dominico, Michael de Petro castaldione,
Andreas de Bonucio, Petro de presbitero Alberto, Ugolinus
de Iohanne presbitero sas.....(a)
pro nobis et pro cunctis confratribus nostris de Ordine
pissium vendencium qui nunc sunt vel in antea erunt
in perpetuum promittimus et obligamus vobis Iohanni
et Petro de Rocio et Petro de Bundinello et Martino
de Gregorio, Cumiaclensibus, hacceptantibus pro vobis
et pro cunctis vestris vicinis Cumiacliensibus qui
stabunt in obligacione quam vos nobis facitis, quod
dabimus vobis adiutorium comunem de ordine a Pomposia
usque ad Sanctum Nicolaum de Mare, et a Pado vetere
usque in Caput de Padulo, da Campo maiore per Padum
et Laterculum, et per Calem et Treba maiorem et minorem
et per ceteros canales et terras seu et padule et
campos. Et hoc adiutorium vobis dabimus in fratres
.....(b)
postquam inde requesti erimus; et per tres dies postquam
vobiscum erimus, vobiscum stabimus nostro dispendio;
et si plus volueritis, usque ad completos dies octos
vobis stabimus vestro dispendio. Et hoc adiutorium
vobis dabimus contra omnes homines, excepto contra
vestrum episcopum et capitaneis Ravenne; et apud eos
bonam instanciam faciemus per bonam fidem et apud
ceteros Ravennates. Quod si omnia supradicta non observaverimus
cum nostris cumfratribus et cumsortibus de predicto
ordine qui nunc sunt vel erunt, aut contra ec ire
vel agere aut contendere presumserimus, nos vel nostri
consortes daturi et composituri esse promittimus vobis
et ceteris Cumaclensibus, nomine pene, denariorum
Veneticorum libras quinquaginta; et soluta pena maneat
firma hec obligatio. Tunc predictis Cumaclenses ita
haccipientes fustem rogaverunt ibi astantes pro futuro
testimonio.
Ego Ugo tabellio scripsi ec omnia supradicta.
++++++++++++++ Signum manus supradictis Ravennatibus
de Ordine pissium vendencium, qui ec omnia obligaverunt
ad omnia supradicta.
a) Corrisponde qui
l'annotazione a margine: lacuna notarii.
b) Lacuna volontaria
nella copia.
5. 1233 giugno
20, [Ravenna]
Originale:
AARa, Arm. C.IV.1, «Diaceptum vetus Camere archiepiscopalis»,
c. 104v (num. vecchia LXII.V), posta 1 [A]. Posta
di mero impianto, non corredata da annotazioni di
pagamento dei censi né tanto meno da cenni d'intervenute
rinnovazioni livellarie (perché di livello urbano
si tratta). Volume cartaceo di form. mm 410 x 300.
Registrazione,
databile all'a. 1355, di mano del notaio ravennate
Iohannes de Porcellinis, il cui testo è tratto dalla registrazione
del notaio ravennate Antonius
de Artusinis, a sua volta fatta nell'a. 1314 sulla
posta originale che doveva stare nel «Diaceptum perantiquum»
ora perduto (si tratta di dati in parte rilevabili
dal protocollo del medesimo volume).
Regesti: FANTUZZI, VI, p. 194, n. 131; SPRETI, Notizie, p. 237, n. 49 (entrambi con la
data erronea dell'a. 1238).
In guaita Sancti Michaelis.
Ordo piscium vendencium de Ravena et homines dicti
ordinis debent omni anno nomine pensionis ecclesie
Ravenati quatuor denarios Ravignanos pro uno tenimento
sive spacio terre super quod vestrum vultis ponere
edifficium, positum in Ravena, in regione sancti Michaelis
qui dicitur Africissco; a primo latere turris et domus
dicti ordinis, a secundo domus ipsius ordinis et Symon
Morbidellus, a tercio Pedrinus becharius, a quarto
via que venit a sancto Rophillo usque ad medium, de
quo innovati fuerunt Vescovellus capitularius, Iohanes
Vilanus et Bonfiolus maiores ac Iohanes Rigonis sacellarius
Ordinis piscium vendencium pro ipsis cunctisque fratribus
suis de dicto ordine suisque eorum filiis et nepotibus,
ut constat in strumento hemphyteusis scripto manu
Artusini notarii de Ravena, tempore dopni Thederici
archiepiscopi Ravene, in millesimo ccxxxiii., die
xiº. exeunte iunio, indicione viª., [[die]] pena cuius
est xlta.
soldorum Ravignanorum.
6. 1315 gennaio
20, Ravenna
Nicola del fu Bondo, giudice
di Ravenna, vende a Pietro de' Balbi, giudice di Ravenna,
il quale interviene e accetta per sé e per gli eredi
di Lucio de' Balbi nonché per la Scola dei pescatori
di Ravenna, tutti i suoi iura su certi canali posti in vicinanza del Po, fra il mare e la fossa
Budratica, inclusa una pertica di terreno a entrambi
i lati di essi perché i pescatori delle valli possano
distendervi le reti ad asciugare. Il prezzo consiste
nella pensio
di tre lire ravegnane da versarsi ogni anno a pasqua
finché il venditore sia in vita, ma non oltre.
Originale: ASRa, CC.RR.SS., S. Maria in Porto,
406.B [A]. Vendita di diritti reali e personali con
prezzo convertito in pensione vitalizia. Altra copia
(semplice) del sec. XVI sta in ASCRa, Deposito Testi, n.6. Il signum tabellionis è all'inizio del documento.
Sul verso, in scrittura del sec. XIV, insieme con
altre note archivistiche che si omettono: «Emptio
dopni Petri de Balbis pro se et ip[sius liberis et
heredibus et pro] Scola piscatorum de certis canal[ibus
..... facta a dopno] Nicolao filio dopni Bondi. Anno
1315. [ ..... ]». Pergamena in buono stato di conservazione.
Misure: mm 525 x 180.
Rogatario
è Salvatore del fu Jacobo Agolanti, notaio di Ravenna.
Regesti: FANTUZZI, III, p. 394, n. 132/80; SPRETI, Notizie, p. 257, n. 132. «Regg. Zoli» e
«Regg. Bernicoli», in ASRa.
(ST) In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem
millesimo trecentesimo quintodecimo, indicione xiiiª.,
in palatio comunis Ravenne, apostolica sede vacante.
Pressentibus magistro Leonardo condam magistri Fidei
medici, Hugolino de Venerio notario, Minghino Savino
notario et Saxolino de Saxolis, testibus ad hec vocatis
et rogatis. Dopnus Nicolaus condam dopni Bondi iudex
de Ravenna, pro se suisque liberis et heredibus in
perpetuum dedit cessit transtulit et mandavit dopno
Petro de Balbis iudici de Ravenna, pressenti et recipienti
pro se suisque heredibus et nomine et vice heredum
Liucii de Balbis et nomine et vice Scole piscatorum
de Ravenna et universitatis et hominum dicte scole
et eorum liberis et heredum, idest omnia iura et acciones
reales et personales, tacitas et expressas que et
quas habuit et habet seu habere posset vel sibi competit
ex quocumque iure, racione vel causa in canale Caudarundini
et in canale Viatrasii, in fossa Volte Archi, in medietate
canalis Capitorcii quod discurrit in Padum, et in
una pertica de terreno in testa supra ipsa canalia
et fossa et quodlibet eorum a latere maris sive Budradighe
et quantum extendit quodlibet dictorum canalium et
dicta fossa, ad hoc ut piscatores piscantes in ipsis
lacis possint ponere recia sua ad sugandum. Ultra
vero in terreno supradicta canalia dictus dopnus Petrus
vel heredes Liucii et Scola piscatorum omnino possint
se extendere. Ad habendum tenendum possidendum, et
quicquid dicto dopno Petro suisque heredibus et heredibus
Liucii de Balbis et Scole piscatorum et eorum heredibus
placuerit perpetuo faciendum. Faciens dictum dopnum
Petrum pro se et nomine predictorum et ipsos procuratores
in rem suam et ponens eos in locum suum, ita quodadmodo
accionibus utilibus et directis possint adversus quoslibet
agere experiri consequi et se tueri, et omnia et singula
facere quemadmodum dictus dopnus Nicolaus facere posset.
Et hoc nominatim pro eo quia dictus dopnus Petrus,
pro se suisque heredibus et nomine et vice heredum
Liucii et dicte scole, pro quibus promisit de rato,
promisit et convenit dicto dopno Nicolao pressenti
et stipulanti dare et solvere eidem omni anno in festo
pascatis resurectionis Domini, in vita dicti dopni
Nicolay tantum, tres libras Ravignanas pro dicta cessione
facta iurium et accionum predictorum; et etiam quia
ipse dopnus Nicolaus promisit et convenit solepniter
dicto dopno Petro, pressenti et stipulanti pro se
et nomine et vice dicte scole et dictorum heredum
Liucii, esse advocatus eorum et advocare et suum patrocinium
prestare eisdem in omnibus suis et dicte scole questionibus
in omni loco. Et dictus dopnus Petrus promisit dicto
dopno Nicolao stipulanti se facturum et curaturum
realiter quod dicti heredes Liucii et dicta scola
et homines dicte scole attendent et observabunt omnia
singula suprascripta, alioquin atendet et observabit
de suo. Que omnia et singula suprascripta promiserunt
dicti contrahentes ad invicem, silicet unus alteri
solempni stipulacione firma et rata habere et tenere,
ut dictum est, et non contra facere vel venire, sub
pena ducentarum librarum Ravignanarum a parte non
observante parti observanti solvenda. Que pena tociens
comitatur et possit exigi cum effectu quociens contra
predicta vel alliquid predictorum factum vel ventum
fuerit. Qua pena comissa, soluta vel non, omnia predicta
et singula firma et rata perdurent.
Et EGO Salvator filius condam Iacobi Agolantis imperiali
auctoritate notarius de Ravenna hiis omnibus suprascriptis
pressens fui et ea, rogatus ut superius legitur, scripssi
et publicavi.
7. 1440 febbraio
28, Ravenna
Congregata
l'università degli uomini della scola e dell'ordine
della casa della Casa Matta dei Pescatori di Ravenna
nel coro della chiesa di S. Michele in Africisco,
presente e assenziente donna Tramontana de' Balbi
figlia del defunto nobiluomo Poano de' Balbi e moglie
del circumspectus
vir ser Marino de' Baldracani di Forlì, si stipula
con lei un solenne contratto a composizione della
lite circa l'indebito impossessamento di svariati
beni vallivi attuato dai predecessori dell'anzidetta
donna Tramontana, nonché da essa medesima, in danno
della sunnominata scola, ordine e casa.
Originale: ASRa, Notai ravennati, vol. 26, «Protocollo del notaio Desiderio Spreti,
aa. 1436-1461», parte II, cc. 20v-22r [A]. Composizione
pregiudiziale di lite per indebito impossessamento
di titoli comprovanti diritti reali e personali. Volume
cartaceo di form. mm 300 x 220.
Registrazione
di protocollo autografa del notaio ravennate Desiderius de Sprettis.
Regesto: «Regg. Bernicoli», in ASRa.
Trascrizione essenziale
Eodem millesimo, indictione et pontificatu, die vero
vigesima octava mensis februarii 1440.
Cum hoc scit quod condam nobilis vir Petrus Traversaria
filius condam nobilis viri domni Gulielmi Francisci
et filius et heres condam nobilis donne domine Ayche
Traversarie filie condam domni Pauli Traversarii de
Ravenna et uxoris condam dicti domni Gulielmi Francisci,
dominus et posessor domus Traversariorum de Ravenna,
dederit concesserit atque tradederit condam ser Iohanni
Bensayo tunc notario publico Ravennati, sindico et
sindicario nomine Scole piscatorum de Ravenna et hominum
ipsius scole et procuratorio nomine condam Liutii,
Lambardelli et domni Petri filiorum et heredum domni
Iohannis Balbi de Ravenna presenti petenti recipienti
et stipulanti sindicario nomine dicte scole et hominum
eiusdem pro duabus partibus, et procuratorio nomine
dictorum Liutii, Lambardelli et domni Petri pro tercia
parte, quam plurium rerum possessionum terrarum casamentorum
vinearum vallium paludum nemorum, prout et sicut in
instrumento dicte concessionis locationis et tradictionis
latius et aperius apparet, existentium tunc in territorio
Ravenne et in riperia Fili ultra et citra Padum, specialiter
in villa Lumgastrini, Fossapudule, Rupte Ravennatum
cum omnibus suis pertinentibus, et alia loca prout
in dicto instrumento continetur, quas quidem res possessiones
terras casamenta vineas valludes et paludes supradictas
tempore dicti contractus et etiam postea per aliqua
tempora, pro dictis duabus partibus, dicta Scola piscatorum
et homines ipsius scole tenuerunt ipsisque pro parte
vel in totum, et similiter dicti Liutius, Lambardellus
et domnus Petrus, et postea eorum heredes et successores.
Et cum dicta Scola piscatorum et homines ipsius scole
iure suo uti non potuerunt aliquibus temporibus, quia
instrumenta de predictis fuerunt oblita, ita et taliter
quod nullo modo reperiri potuerunt; et cum nuperrime
ad aures et noticiam hominum dicte Scole piscatorum
vel maioris partis ipsius pervenerit quod instrumenta
dictarum rerum et iurium ipsius scole sunt et fuerunt
penes nobilem et honestam dominam domnam Tramontana
filiam olim nobilis viri Poani de Balbis et uxorem
circumspecti viri ser Marini de Baldrachanis de Forlivio
civis Ravennatis, idicirco congregatis et coadunatis
hominibus et universitate hominum scole et ordinis
antedicti [[scole]] domus Caxematte piscatorum de
Ravenna in ecclesia sancti Michaelis in Affricisco
de Ravenna, in coro ipsius ecclesie, in quo loco consuetum
est homines dicte scole et ordinis congregari et coadunari
ad omnia ipsius scole et ordinis parte actanda et
peragenda, in qua quidem congregatione et coadunatione
interfuerunt Acçolinus Boni piscator de Ravenna capitularius
dicte scole et ordinis, Iacobus Panochini sacelarius
eiusdem, Bonus Salutani, Iohannes Nassimbene, Magrinus
Christophori, Gulielmus de Portu, Franciscus de Sancto
Archangelo consiliares dicti ordinis, Ravennolus in
Christo pater et dominus domnus Aluixius de Puteo,
Iohannes Franciscus de Bractis de Ravenna, egregius
artium medicine doctor magister Gnolfus de Tizonibus
de Ravenna, providus vir Franciscus a Sale de Ravenna,
Antonius Ture, Nicolaus Ravignani, Antonius Ghirardelli,
Nicolaus Malaruta, Matheus Salutani, Beltramus becharius,
Cichinus Martinelli, Nardus Selbarius, Natalis Spadolarinus,
Iohannes Bomiohannis et ego Desiderius de Sprettis
notarius infrascriptus, omnes homines dicte scole
et ordinis, qui unanimiter et concorditer in loco
suprascripto more solito facientes et representantes
totum ordinem et universitatem predictam vel saltem
ipsius maiorem partem, suis nominibus ac nomine et
voluntate dicti ordinis et universitatis ac domus
Caxematte piscatorum de Ravenna et suorum in dicto
ordine scola et domo sucessorum, ac nomine et voluntate
omnium aliorum qui presenti contractui et omnibus
et singulis infrascriptis non interfuerint, promictentes
de rato et rati habitione, videlicet se facturos et
curaturos ita citaliter, cum effectu omni exceptione
iuris vel facti remota, quod reliqui homines dicte
scole et ordinis qui non interfuerint, hoc presens
instrumentum et omnia et singula in presenti instrumento
inspecta rattifficabunt et approbabunt sub pena et
obligatione infrascriptis, presentes, nemine eorum
discrepante, suis nominibus et nominibus quibus supradictum
est, sponte et ex certa scientia, nec dolo vi vel
metu nec per aliquem iuris vel facti errorem seducti,
ad talem conventionem compositionem et pactum cum
dicta domina Tramontana, et ipsa domina Tramontana
cum ipsis, videlicet que dicta domina Tramontana promixit
et [[conve]] per pactum solempne convenit dictis hominibus
nominibus quibus supra stipulantibus et recipientibus
quod cum effectu teneatur et debeat dare assignare
et concedere dictis hominibus dicte universitatis
scole et ordinis ac Domus piscatorum de Ravenna, vel
eorum certo [[nuntio]] et speciali nuntio, omnia et
singula et iura quecumque que ipsa domina Tramontana
habet in favorem dicte scole et ordinis, et ad ipsam
scolam quomodolibet spectantia et pertinentia in dictis
rebus a dicto condam Petro Traversaria, ut eis uti
valeant et possint in iudicio et extra, et maxime
pro illis duabus partibus de quibus sit mentio in
dictis instrumentis. Et predicti homines unanimiter
et concorditer, suis nominibus et nominibus quibus
supradictum est, per pactum expressum et solempnem
stipulationem promiserunt dicte domine Tramontane
presenti et stipulanti et reccipienti pro se et suis
heredibus quod, in casu quo ipsi homines dicte scole
seu aliqui alii qui in futurum essent de dicta scola
et ordine, occasione dictorum instrumentorum et iurium,
dictas res vel aliquam ipsorum partem a detemptoribus
earum reccuperarent, quod concedent investient et
inovabunt dictam dominam Tramontanam et quamlibet
aliam personam quam ipsa voluerit, maxime de omnibus
et singulis bonis ipsius scole vel ad ipsam scolam
modo aliquo spectantibus et pertinentibus in posterum
posessis et detemptis. Hoc tamen acto et con[cordato]
et convento intra dictas partes per pactum expressum,
quod homines predicti vel alii qui in futurum essent
de dicta scola et ordine, seu aliquis alius qui ipsam
dominam Tramontanam, vel eam personam quam dicta domina
Tramontana voluerit, inovarent et investirent de dictis
actionibus ... (omissis)
Absolventes et liberantes dictam dominam Tramontanam
eiusque heredes et bona ab omnibus et singulis suprascriptis
pensionibus reditis proventibus et exationibus ab
omni eo et toto quod ipsa domina Tramontana suique
[[actu]] auctores dudum posessores dictarum rerum
habuerunt exigerunt et receperunt a quibuscumque personis
et hominibus pro dictis rebus casamentis seu casalibus
terris vineis vallibus palludibus et nemoribus spectantibus
et pertinentibus ad dictam domum et scolam seu ordinem,
et ab omnibus et singulis bonis ac rebus per ipsam
dominam Tramontanam suosque auctores venditis et alienatis,
et ab omni pretio et quantitate ac ab omni eo et toto
exinde ipsarum vendictionum et alienationum habito
et percepto, et ab omnibus et singulis iuribus et
actionibus utilibus et directis eisdem dictis nominibus
quoquo modo et tempore competentibus seu competituris,
contra ipsam dominam Tramontanam eiusque heredibus
et bona, et contra quamcunque aliam personam seu personas,
tam occasione dictarum vendictionum et alienationum
quam pensionum redituum proventuum fructuum et exactionum
ex ipsis bonis et rebus exactorum et perceptorum,
quam etiam ex alia quacumque ratione causa iure vel
titulo, per Aquilianam stipulationem precedentem et
aceptilationem immediate susequentem legitime interpositas
... (omissis)
Promictentes prefati homines suis nominibus et nominibus
quibus supra
(omissis)
ullo tempore non inferre nec movere, nec inferenti
aut moventi aliquantum consentire occasionibus predictis,
vel aliquo predictorum, dependentibus emergentibus
et conexis ab eisdem, vel alia quavis ratione causa
iure vel titulo, de iure vel de facto, sed predictas
vindictiones alienationes et tradictiones factas et
initas per ipsam dominam Tramontanam suosque auctores,
ac predictam conventionem compositionem fine litem
et actionem quietationem, et omnia singula in presenti
instrumento inserta, perpetuo firma rata atque grata
habere tenere attendere observare et efficaciter adimplere
et in nullo contra facere vel venire per se vel alium
seu alios, modo aliquo, sub pena ducentorum auri solempni
stipulatione in singulis capitulis huius contractus
in solidum promissa, que pena totiens comitatur et
exigi possit cum effectu quotiens contra predicta
vel aliquod predictarum contrafactum fuerit. Et ipsa
pena comissa, soluta vel non, rata tamen maneant omnia
et singula suprascripta et infrascripta. Item refficere
etc. pro quibus omnibus et singulis etc.
Insuper, ad maiorem roboris firmitatem omnium et singulorum
in presenti instrumento infrascriptorum dicti homines
sponte iuraverunt etc.
Actum Ravenne, in ecclesia sancti Michaelis in Affricisco,
in coro ipsius ecclesie, presentibus Bartolameo condam
Iacobi de Fuxignano, Guidone condam Francischini de
Bononia habitatore Ravenne, Bartolameo condam magistri
Apolinaris de Miserochis de Ravenna et Bartolameo
condam ser Iohannis Tavelii becario de Ravenna, testibus
etc.
Et ego Desiderius de Sprettis rogatus scripsi etc.
8. 1506 maggio
15
Radunati
nella sala ducale del palazzo del podestà, gli uomini
della società ossia fraternitas della Domus Amata, in presenza dello stesso podestà cavalier Francesco Capello
e del capitano di Ravenna Marino Gritti, fanno solenne
donazione alla Serenissima ducale signoria delle Venezie
di tutti i diritti reali e personali che competono
alla suddetta Domus
entro e fuori i confini del territorio ravennate,
eccezion fatta per il patrimonio che essa tiene in
sue mani al presente e con la conservativa che, una
volta recuperati codesti beni dai loro illegittimi
detentori, la suddetta Domus sia rimessa nel pieno possesso della
metà di essi, senza suo altro gravame o esborso.
Originale:
ASRa, Notai
ravennati, vol. 125, «Protocollo del notaio Geronimo
Minghino de' Sartori, aa. 1501-1519», cc. 14v-15v
[A]. Donazione. Volume cartaceo di form. mm 290 x
215.
Registrazione di protocollo autografa del notaio ravennate
Hieronimus Minghinus de Sartoribus.
Edizione: U. ZACCARINI, Casa Matha, pp. 9-14 (trascrizione) e 18-21 (traduzione).
Illustrissimo
Ducali Dominio Venetiarum donatio facta per Domum
Amatam Ravennae
In nomine Domini nostri Iesu Christi. Anno ab eius
nativitate 1506., indictione nona, tempore pontificatus
sanctissimi in Christo patris et domini domni Iulii
secundi divina providentia pontificis maximi, die
vero decima quinta mensis maii.
Quum Domus Amata sive societas vel fraternitas hominum
Domus Amatae civitatis Ravennae pacifice et quiete,
bonis et iustis titulis, per multos annos atque tempora
iam decursa tenuerit et possederit in territorio et
etiam extra territorium Ravennae magnam et bonam quantitatem
sive numerum tornaturarum terrae tam modo araturae
et prativae quam nemorosae, paludosae, saltuosae et
sallinae, et praesertim ad locum Savarnae, quae quantitas
bonorum iniuste et indebite et contra omne iux debitum
praedictis hominibus sive societati fuit occupata
et, quod peius est, iura, instrumenta et emolumenta
eiusdem fuerunt occultata, ne ullo unquam tempore
dicta Domus sive intervenientes pro ea possent ostendere
de iuribus eiusdem, quod quidem divina et humana iura
laedit et offendit; et quoniam dicti homines intendunt
iura et emolumenta dictae Domus defendere et consequi,
et ne dolus, fraus sive aliqua prava machinatio suo
autori prodesse possit cum offensione iustitiae; eapropter
Laurentius filius condam Andreae de Raphanellis massarius,
Albertus filius condam Ioannis de Martinellis capitularius
et ser Antonius filius condam Nicolai de Rasponibus
et Jacobus filius condam Baldini de Rubeis sindici,
ser Sebastianus filius condam ser Marsilii de Thomasiis
et Iulianus filius condam Salvatoris de Salvatoribus
consiliarii et Laurentius aliter Marzoccus plazarius
dictae Domus, Petrus Franciscus filius condam Dominici
de Martinellis, Nicolaus filius condam Antonii de
Bensais et Ioannes filius suprascripti ser Antonii
Rasponi, omnes spontaliter congregati et coadunati
de mandato dicti massarii et consiliariorum ac aliorum
officialium suprascriptorum in loco infrascripto,
quem sibi aptum et idoneum ellegerunt et deputaverunt
pro infrascriptis omnibus et singulis faciendis et
peragendis, non extantibus aliis qui ad infrascripta
vocari debeant. Facientes et repraesentantes dictam
Domum sive fraternitatem dictae Domus, habito prius
inter ipsos maturo consilio, volentes potius fidei
et integritati illustrissimi et excellentissimi Ducalis
Dominii Venetiarum quam cuiuscunque alterius personae
comunis et collegii civitatis tractare et committere
et dedere, unanimiter et concorditer ex causa donationis
pure, libere, simpliciter et irrevocabiliter inter
vivos dederunt, cesserunt, transtulerunt et mandaverunt
magnificis et clarissimis domino Francisco Capello
equiti Potestati et domino Marino Grito Capitaneo,
pro antedicto serenissimo Ducali Dominio Venetiarum
dignissimis rectoribus civitatis Ravennae et eius
districtus ibidem praesentibus et nomine ac vice praefati
illustrissimi Ducalis Dominii, recipientibus omnia
iura et actiones reales et personales, utiles et directas
quae vel quas dicta Domus habebat seu habere poterat
in bonis, rebus seu terris araturis, prativis, vallivis,
nemorosis vel pascuosis et cuiuscunque generis existentibus
tam in territorio Ravennae infra terras confinium
modo positorum inter praefatum excellentissimum Ducale
Dominium Venetiarum et illustrissimum ducem Ferrariae,
quam etiam extra territorium ubilibet positis et confinatis
intra sua latera et confines quandocunque et qualitercunque
dictae Domui spectantibus et pertinentibus, exceptis
intellectis et non intellectis terris et bonis cuiuscunque
generis per dictam Domum sive homines dictae Domus
de praesenti tentis et possessis, quae res et bona
non cadant in praesentem contractum, sed illa sint
Domus praedictae. Contra et adversus dictarum terrarum
et bonorum detentores et possessores quoscunque ac
eorum haeredes constituentes, praefatum illustrissimum
Dominium procurat tanquam in rem suam et ponens ipsum
in locum eorum, ita ut quodammodo eorum nominibus
actionibus utilibus et directis possint adversus quoscunque
detentores et occupatores iurium et bonorum dictae
Domus ac eorum haeredes occasione praedicta agere
et experiri, excipere et replicare, consequi et se
tueri, et omnia et singula facere quemadmodum ipsa
poterat. Hoc tamen adhibito et declarato: quod praefatum
illustrissimum Ducale Dominium, recuperatis et vendicatis
dictis bonis in totum vel pro parte, sua solita clementia
et etiam liberalitate dignetur et debeat dari et assignari
facere praedictae Domui sive intervenientibus pro
ea medietatem omnium et singularum rerum et bonorum
ut supra acquirendorum, nullis resarcitis expensis
per dictam Domum circa recuperationem huiusmodi faciendis
per dictum excellentissimum Dominium.
Et de hoc praefati illustrissimi Dominii clementiam
reverenter et humillime rogant et deprecantur dicti
homines, promittentes per solemnem stipulationem praefatis
magnificis et clarissimis dominis rectoribus ut supra
stipulantibus praedictam cessionem et donationem ut
supra factam, et omnia et singula suprascripta perpetuo
firma et rata habere, tenere et non contrafacere vel
venire aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto,
sub paena et obligatione omnium bonorum dictae Domus.
Et paena aliqua soluta vel non, rata maneant omnia
et singula suprascripta; revocando dicti homines omnem
aliam donationem per ipsos huicunque factam etc.
Insuper licet praenominati omnes homines dictae Domus
sive maiores tantum, ad maius robur praemissorum,
unusquisque ipsorum iuraverunt corporaliter, manibus
tactis scripturis ad sacra Dei evangelia, ad delationem
praefati magnifici et clarissimi domini Potestatis
iuramentum deferrentis se praedicta omnia et singula
perpetuo firma et rata habere, tenere et non contrafacere
vel venire aliqua ratione vel causa, de iure vel de
facto, sub paena praedicta. Et paena periurii etc.
Actum in civitate Ravennae in guaita sancti Michaelis
in Affricisco, in palatio praefati magnifici domini
Potestatis, in camera ducali, praesentibus egregiis
Baldasare filio condam Sanctis de Barroncellis, Ioanne
filio condam Philippi Guacimmani et Andrea filio condam
Antonii de Ronciniis, omnibus civibus et habitatoribus
Ravennae, testibus rogatis.
9. 1506 maggio
30
I
Capi del Consiglio dei Dieci rispondono alla lettera
in data 16 maggio con la quale i rettori di Ravenna
comunicavano la donazione allo stato veneto da parte
della Casa Amata di un «così vasto latifondo», encomiandoli
per il risultato conseguito e raccomandando loro di
proseguire con altrettanta diligenza nel recupero
di tutti i relativi documenti di proprietà, tenendo
lo scrivente Consiglio dettagliatamente informato
di ogni sviluppo dell'importantissima faccenda.*
Originale:
ASVe, Lettere
Capi, Bust. 6, p. 157 [A]. Minuta di lettera ducale
da inviare, con soscrizioni autografe di Bernardo
Bembo e di due Capi del Consiglio.
Edizioni: FANTUZZI, Monumenti, IV, pp. 486-7, n. 175; U. ZACCARINI, Casa Matha, pp. 15-7 (trascrizione) e 21-2
(traduzione).
Leonardus Lauredanus Dei gratia dux Venetiarum
nobilibus et sapientibus Rectoribus Veneticis
Ravenne.
Receptis et intellectis binis literis vestris diei
xvi. instantis, ad nos et capita Consilii nostri Decem
directivis tam circa descriptionem per vos factam
fieri animalium que venerunt pasculatum super pascuis
que restiterunt Dominio nostro intra confinia iam
posita, ad finem et effectum quod nihil vadat in sinistrum;
et audito insuper quantum per ipsas literas subiungitis
de illis fidelibus nostris Domus Amate, fraternitatis
sive ordinis antiqui illius civitatis, qui, ut scribitis,
mediantibus vicario et cancellario vestro fecerunt
donationem liberam et expressam Dominio nostro omnium
rationum et actionum quas eadem fraternitas habere
posset in vallibus, paludibus et terris positis in
territorio nostro Ravenne et intra confinia posita
eidem fraternitati spectare possent, et hoc in presentia
vestra, et qui, ut scribitis, propterea rogaverunt
et rogant dominium nostrum ut quid de quanto possidebimus
velimus facere sibi partem etc. Laudavimus nimirum
et laudamus plurimum vestram quam videmus diligentiam
in rebus proficuum et utile Dominii nostri concernentibus
et maxime importantie cuiusmodi est ista. Et propterea
cum capitibus Consilii nostri Decem vobis dicimus
respondentes ut, sicuti cepistis, ita pari diligentia
continuare debeatis in inquirendis et habendis omnibus
illis scripturis que conducant ad completam recognitionem
et intelligentiam predictarum rerum et bonorum, circa
quod dispensabitis tum totam illam diligentiam que
convenit importantie tanti latifundii quantum scribitis.
Et de quanto fuerit per vos inventum et recognitum
dabitis per diligentissimas literas vestras particularem
notitiam nobis et capitibus Consilii nostri Decem,
quoniam, si res exibit, in tali casu non sumus defuturi
de solita nostra gratitudine fraternitati predicte.
Pro quanto vero spectat ad scripturas quas desideratis
habere et que, ut scripsistis, sunt in manu oratorum
illius fidelissime comunitatis hic agentium, fuerunt
per illos in partem nobis presentate, cum promissione
presentandi certas alias quas miserunt acceptum istic
Ravenne. Quas omnes vobis mittemus, ut melius et fundatius
possitis facere recognitionem predictam.
Ansentientes:
Bernardus Bembus doctor legum;
Petrus Chapellus caput Consilii Decem;
Georgius Ticonus caput Concilii Decem.
XXX. Maii 1506.
Datum in nostro ducali palatio die XXX. Maii,
indictione VIIII., MDVI.
* Il testo di questo documento riproduce la
minuta della risposta del governo di Venezia alle
missive in oggetto dei rettori veneti di Ravenna,
testo compilato nella seduta dei Capi del Consiglio
dei Dieci presieduta da Bernardo Bembo il 30 maggio
1506. Questa minuta si tradurrà poi nella lettera
ducale, a firma del doge Leonardo Loredan, emessa
in pari data all'indirizzo dei medesimi rettori di
Ravenna, che è pubblicata dal Fantuzzi, al luogo cit.
Fra il testo di questa minuta e quello del mundum a firma del doge, pubblicato
come s'è detto dal Fantuzzi, sussistono alcune
diversità formali, evidentemente non tutte e non soltanto
dovute alla trascrizione paleografica. In particolare
è da notare, nel mundum,
la scomparsa dell'emblematico inciso «si res exibit»
(cioè «se la cosà andrà a buon fine») che compare
addirittura sottolineato nel testo di
questa minuta del Consiglio dei Dieci.
Bibliografia relativa
a questa appendice documentaria
G. BUZZI, La
Curia ravennate e la Curia cittadina di Ravenna dall'850
al 1118 (Studio diplomatico preparatorio all'edizione
delle carte ravennati), in «Bullettino dell'Istituto
storico italiano», n. 35 (1915), pp. 7-187.
V. CARRARI, «Storia di Romagna a tutto il 1522», 3
voll. mss. [sec. XVIII] in Bibl. Classense, Mob. 3.2.D.
F. CROSARA, Le
scole ravennati dell'alto medioevo e la Carta Piscatoria
del 943, Modena 1949.
M. FANTUZZI, Monumenti
ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte
inediti, 6 tt., Venezia 1801-1804.
G. M. MONTI, Le
corporazioni nell'evo antico e nell'alto medioevo,
Bari 1934.
L.A. MURATORI, Antiquitates
Italicae medii aevi
, 6 voll., Mediolani
1738-1741.
M. PIERPAOLI, Storia
di Ravenna. Dalle origini all'anno mille, Ravenna
1986.
G. RABOTTI, Osservazioni
sullo svolgimento del notariato a Ravenna tra XI e
XII secolo, in Studio bolognese e formazione del notariato
(Convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Bologna
con il patrocinio dell'Università degli Studi di Bologna,
Bologna 6 maggio 1989), Milano 1992, pp. 161-82.
C. SPRETI, Notizie
spettanti all'antichissima Scola de' pescatori in
oggi denominata Casa Matha, Ravenna s. a. [imprimatur
1839, ma 1840].
L. SIMEONI, Un
documento del 1111 di un'ignota corporazione ravennate,
in «Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto
di Bologna. Classe di Scienze morali», s. 4ª, VI (1942-43).
A. VESI, Documenti
editi e inediti che servono ad illustrare la Storia
di Romagna scritta da , vol. I, Bologna
1845.
U. ZACCARINI,
Revisione della
Carta piscatoria ravennate del 943, in «Quaderni
della Casa Matha», n. s., fasc. I (1988), pp. 31-2.
ID., Casa Matha
e dominio ducale veneto di Ravenna. La donatio
bonorum del 1506 alla Serenissima Repubblica,
presentazione del Primo Massaro P. Zampighi (Documenti
della Casa Matha, fasc. 2, nov. 1990), Ravenna [1990].
[1]
Cfr. Statuto del
secolo XIII del Comune di Ravenna pubblicato di
nuovo con correzioni, indice e note, cur. Andrea
Zoli e Silvio Bernicoli (Monumenti istorici
pertinenti alle provincie di Romagna pubblicati
a cura della R. Deputazione storica romagnola. S.
1ª: Statuti), Ravenna 1904, p. {!}151,
cap. 327, rubrica: Quod
nulla meretrix vel homo male fame habitet in ravenna
et specialiter a domo etc. Per la datazione
al piu tardi di questo come
degli altri capitoli dello Statuto in questione si tenga presente
che non si conoscono parti o disposti desso
che siano criticamente databili dopo il 1268.
[2]
Se ne veda il ristretto in M. Fantuzzi, Monumenti ravennati
de secoli di mezzo per la maggior parte inediti,
Venezia 1801-1804, III (1802), p. 415, n. 137, c.
153.
[3]
Parzialmente edito in C. Spreti, Statuti e rubriche
dellOrdine della Casa Matha
, Ravenna
s.a. [ma 1840]. Il marchese Camillo Spreti (1743-1830),
poligrafo soprattutto di studi storici ravennati,
era socio eminente e, insieme, cospicuo utilista
dei beni della Casa Matha.
[4]
In vari punti di questi statuti dei primi del sec. XIV,
la cui redazione autentica si legge nel cit. Cartolare della Casa Matha , si fa rinvio a uno Statutum
vetus oggi perduto.
Note
al testo di A. I. Pini
* Questo saggio fu pubblicato nella «Nuova rivista storica», LXXVI,
fasc. III (1992), pp. 729-76.
(1) M. CORTELLAZZO - P. ZOLLI, Dizionario etimologico della lingua
italiana, vol. IV, Bologna 1988, p. 1170;
DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis,
vol. VI, Graz (rist.) 1954, p. 349.
(2) Già il Corpus Iuris (I, 23, 7) indica, del resto, come
sinonimi schola, corpus, officium
e universitas.
(3) L. A. MURATORI, Antiquitates Italicae Medii Aevi, vol.
VI, Milano 1742, Diss. LXXV: De piis laicorum confraternitatibus earumque origine,
coll. 455-57.
(4) G. M. MONTI, Le confraternite medioevali dell'Alta e Media
Italia, vol. I, Venezia 1927, p. 68.
(5) Per una bibliografia completa e aggiornata sulle corporazioni,
cfr. R. GRECI, Un saggio bibliografico su corporazioni
e mondo del lavoro, in ID., Corporazioni
e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale,
Bologna 1988, pp. 45-92.
(6) Per un inquadramento complessivo, cfr. E. GARIN, La cultura
italiana tra '800 e '900, Bari 19762. Opera
classica è poi, come noto, B. CROCE, Storia
della storiografia italiana nel secolo decimonono,
Bari 1930 (2°ed.).
(7) Cfr. G. TABACCO, La città italiana fra germanesimo e latinità
nella medievistica ottocentesca, in Il
Medioevo nell'Ottocento in Italia e Germania,
a cura di R. Elze e P. Schiera, Bologna 1988,
pp. 23-42.
(8) R. MANSELLI, La storiografia dal romanticismo al positivismo,
in Cultura e società in Italia nell'età umbertina.
Problemi e ricerche, Milano 1981, pp. 189-206;
M. MORETTI, La storiografia italiana e la cultura
del secondo Ottocento. Preliminari ad uno studio
su Pasquale Villari, in «Giornale critico
della filosofia italiana», LX (1981), pp. 300-372;
E. ARTIFONI, Medioevo delle antitesi. Da Villari
alla “Scuola economico-giuridica”, in «Nuova
rivista storica», LXVIII (1984), pp. 367-380.
(9) R. GRECI, Un ambiguo patrimonio di studi tra polemiche, inerzie
e prospettive, in ID., Corporazioni e mondo
del lavoro cit., pp. 11-43; E. OCCHIPINTI,
Quarant’anni di studi italiani sulle corporazioni
medievali tra storiografia e ideologia, in
«Nuova rivista storica», LXXIV (1990), pp. 101-174.
(1O) A. SOLMI, Le associazioni in Italia avanti le origini del
Comune. Saggio di storia economica e giuridica,
Modena 1898.
(11) C. CALISSE, Le associazioni in Italia avanti le origini del
Comune, in «Rivista intern. di scienze sociali»,
XVIII (1898), pp. 505-521; E. BESTA, rec. in «Rivista
italiana di sociologia», II, n. 5 (1898), p. 156;
G. AEIAS, rec. in «Rivista storica italiana»,
XV (1898), pp. 280-286; N. TAMASSIA, Le associazioni
in Italia nel periodo precomunale, in «Archivio
giuridico», LXI (1898), pp. 121-141, ora in ID.,
Scritti di storia giuridica, vo1. I, Padova
1964, pp. 593-617. A queste recensioni replicava,
sfumando di poco le sue posizioni, il Solmi in
A. SOLMI, Per la storia delle associazioni
nell'alto Medioevo, in «Archivio giuridico»,
LXII (1899), pp. 143-53.
(12) TAMASSIA, Le associazioni in Italia cit., p. 613: «Qualunque
siano le ragioni che raccolsero in iscola i pescatori
della Casa Matha… il fatto notevole è l'aspetto
o la figura giuridica della schola da essi
assunto. E questo perché l'istituzione era tutt'altro
che morta, ma sempre viva e presente. Anche Odofredo
dice che le società anticamente chiamavansi scholae,
e poi mutarono nome, ciò che prova l'affievolirsi
della tradizione bizantina, col progresso de'
tempi».
(13) Oltre ai saggi di Greci e Occhipinti già cit. alla nota 9, cfr.
G. DAGMAR FLASCASSOVITTI, La medievistica italiana
tra Otto e Novecento e il problema delle corporazioni
medievali. L'ambiente culturale della Rivista
internazionale di scienze sociali, in «Annali
della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
di Lecce», 7 (1975-76), pp. 173-193; E. ARTIFONI,
Forme del potere e organizzazione corporativa
in età comunale: un percorso storiografico,
in Economia e corporazioni. Il governo degli
interessi nella storia d'Italia dal medioevo all'età
contemporanea, a cura di C. Mozzarelli, Milano
1988, pp. 9-40. Oltre agli studiosi già citati
alla nota 11, ricorderemo tra i sostenitori della
«continuità» il Monticolo, il Roberti, il Gualazzini,
il Simeoni, il Micheli, l'Arias, il Leicht, il
Luzzatto, il Lopez e molti altri; tra i pochi
sostenitori della «non-continuità» il Monneret
de Villard, il Volpe, il Monti e il Carli. Tra
gli studiosi stranieri saranno almeno da ricordare
l'Hartmann, il Waltzing, l'Eberstadt, il Doren
e il Mickwitz, tutti più o meno propensi, tranne
l'ultimo, a puntare sulla «continuità». Suona
pertanto non solo ingeneroso, ma del tutto fallace
- anche ammesso volesse riferirsi soltanto agli
storici «provinciali» - il secco giudizio che
dava degli studi corporativi nel 1950 Gabriele
Pepe: «Che dire poi della gazzarra intorno al
problema delle corporazioni medievali? … Chi indagherà
questa sciagurata epoca della nostra storia, troverà
qualche cosa da dire intorno ai piccolissimi uomini
che gonfiarono un problema storiografico di una
assai mediocre importanza» (G. PEPE, Gli studi
di storia medievale, in Cinquant’anni di
vita intellettuale italiana: 1896-1946, a
cura di C. Antoni e R. Mattioli, Napoli 1950,
p. 131).
(14) Cfr. G. ARIAS, Il sistema della costituzione economica e
sociale italiana nell'età dei Comuni, Roma
1905 (rist. an., Roma 1970) e G. VOLPE, rec. in
«La critica», IV (1906), pp. 33-52, ora in ID.,
Medio evo italiano, Firenze 1961, pp. 285-309.
Sul Volpe, cfr. I. CERVELLI, Gioacchino Volpe,
Napoli 1977.
(15) Il testo delle Honorantie, scoperto, come si è detto,
da Renato Soriga nel 1914, venne edito per la
prima volta dal Solmi in A. SOLMI, Il testo
delle Honorantie civitatis Papie, in «Archivio
storico lombardo», XLVII (1920), pp. 177-192,
e riedito in ID., L'amministrazione finanziaria
del Regno Italico nell'alto medioevo, Pavia
1932. Edizioni più accurate e più recenti in A.
HOFMEISTER, Instituta Regalia et Ministeria
Camerae Regum Langobardorum et Honorantiae civitatis
Papie, in M.G.H., Scriptores, XXX/2,
Hannover 1934, pp. 1444-53 e in C. BRÜHL - C.
VIOLANTE, Die “Honorantie civitatis Papie”,
Köln-Wien 1983.
(16) Al dibattito, in cui la difesa della «continuità» era sostenuta
da Pier Silverio Leicht e quella della «non-continuità»
da Filippo Carli, presero parte molti altri storici,
tra i quali il Volpe, il Fedele e l'Ercoli. Sulla
discussione che si ebbe, cfr. M. DI LORENZO, Nuove
discussioni sull'origine delle corporazioni medievali,
in «Nuova rivista storica», XXII (1938), pp. 102-107.
(17) P. S. LEICHT, Corporazioni romane e arti medievali, Torino
1937. Le conclusioni dell'A. sono sostanzialmente
mantenute, pur con qualche sfumatura diversa,
in ID., Operai, artigiani, agricoltori in Italia
dal secolo VI al XVI, Milano 1946.
(18) Alla base del nuovo corso della ricerca va posto R. S. LOPEZ,
Continuità e adattamento nel medioevo: un millennio
di storia delle associazioni di monetieri nell'Europa
medievale, in Studi in onore di Gino Luzzatto,
vol. I, Milano 1950, pp. 74-117. Il Lopez ha ripreso
l'argomento in An aristocracy of money in the
early Middle Age, in «Speculum», XXVIII (1953),
pp. 1-43 e in Moneta e monetieri nell'Italia
barbarica, in Moneta e scambi nell'alto
medioevo (CISAM, V), Spoleto 1961, pp. 57-88.
Non convinto della continuità delle corporazioni
dei monetieri invece C. VIOLANTE, La società
milanese nell'età precomunale, Bari 1953,
pp. 56-60. Cfr. anche C. VIOLANTE, L'organizzazione
di mestiere dei sarti pisani nei secoli XII-XV,
in Studi in onore di Armando Sapori, vo1. I, Milano
1957, pp. 433-466 (ora in ID., Economia, società,
istituzioni a Pisa nel Medioevo, Bari 1980,
pp. 253-298). Per interventi successivi sul problema
delle origini cfr. A. I. PINI, L'associazionismo
medievale: Comune e corporazioni, Bologna
1974; ID., Potere pubblico e addetti ai trasporti
e al vettovagliamento nel medioevo: il caso di
Bologna, in «Nuova rivista storica», LXVI
(1982), pp. 253-281 (ora ried. col titolo Alle
origini delle corporazioni medioevali: il caso
di Bologna, in ID., Città, comuni e corporazioni
nel medioevo italiano, Bologna 1986, pp. 221-258).
Per possibili nuovi tipi di approccio al tema,
cfr. A. I. PINI, Le arti in processione. Professioni,
prestigio e potere nelle città-stato dell'Italia
padana medievale, in Lavorare nel medioevo,
Perugia 1983, pp. 65-107 (ora in ID., Città,
comuni e corporazioni cit., pp. 259-291).
Ma vedi anche R. GRECI, Forme di organizzazione
del lavoro nelle città italiane tra età comunale
e signorile, in Le città in Italia e in
Germania nel medioevo, a cura di R. Elze e
G. Fasoli, Bologna 1981, pp. 81-117 (ora in ID.,
Corporazioni e mondo del lavoro cit., pp.
129-155).
(19) GRECI, Un ambiguo patrimonio di studi cit., p. 12.
(20) Esemplare sotto questo aspetto il volume di saggi di GRECI,
Corporazioni e mondo del lavoro cit. Ma
cfr. anche i suggerimenti tematici avanzati dal
Cherubini in G. CHERUBINI, Artigiani e salariati
nelle città italiane del tardo medioevo, in
Aspetti della vita economica medievale. Atti del
Convegno di studi nel X anniversario della morte
di Federigo Melis, Firenze 1985, pp. 1-25. Cfr.
pure la rassegna delle relazioni tenute al seminario
su «Le corporazioni di mestiere nelle città padane
fra XIII e XV secolo» organizzato da G. Soldi
Rondinini e A. I. Pini (Gargnano, 27-29 settembre
1984), in G. BONFIGLIO DOSIO, Le corporazioni
di mestiere nelle città padane fra XIII e XV secolo,
in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLV (1985),
pp. 580-586.
(21) ARTIFONI, Forme del potere e organizzazione corporativa
cit., p. lì.
(22) TH. MOMMSEN, in «Zeitschrift für
Sozial - und Wirtschaftsgeschichte», I (1893),
p. 44, cit. in L. M. HARTMANN, Zur Geschichte
der Zünfte im frühen Mittelalter, in ID.,
Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im frühen
Mittelalter, Gotha 1904, pp. 16-41, a pp.
40-41.
(23) Sul concetto di «fascio di strade» e di «area di strada» insiste
molto G. SERGI, Potere e territorio lungo la
strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X
e XIII secolo, Napoli 1981. Cfr. anche TH. SZABÒ, Comuni e politica stradale in Toscana
e in Italia nel Medioevo, Bologna 1992.
(24) Sui collegia o corpora
romani resta fondamentale J. P. WALTZING, Etude
historique sur les corporations professionnelles
chez les Romains depuis les origines jusqu'à la
chute de l'Empire d'Occident, Bruxelles-Louvain,
1895-1900. Ma vedi anche L. CRACCO RUGGINI, Le associazioni professionali
nel mondo romano-bizantino, in Artigianato
e tecnica nella società dell'alto Medioevo occidentale
(CISAM, XVIII), Spoleto 1971, pp. 58-193.
(25) Sulle corporazioni bizantine cfr. gli studi di J. Nicole raccolti
in To eparchikón biblíon. The Book of the Eparch. Le Livre du Préfet, introd. di
I. Dujcev, London, Variorum Reprints 1970. Cfr.
anche A. STÖCKLE, Spätrömische und byzantinische
Zünfte, Leipzig 1911; E. FRANCES, L'État
et les métiers à Bysance, in «Byzantino-slavica»,
XXIII (1962), pp. 231-49; S. VRYONIS, Byzantine
Demokratia and the guilds in the eleventh century,
«Dumbarton Oaks Papers», 17 (1963), pp. 289-314.
(26) Della Schola piscatorum e della Casa Matha di Ravenna
si sono interessati tutti gli studiosi di corporazioni
medioevali, dando per scontato che si trattasse
della stessa corporazione che aveva mutato nome
nel corso del tempo. Tra gli studi più recenti che accennano alla Schola in questione, cfr. P.
RACINE, Les associations de métiers en Italie
durant le haut Moyen Age, in «Nuova rivista
storica», LXIV (1980), pp. 505-23; ID., Associations
de marchands et associations de métiers en Italie
de 600 à 1200, in Gilden und Zünfte. Kaufmännische und gewerbliche Genossenschaften im frühen und hohen Mittelalter (Vorträge und Forschungen, XXIX), Sigmaringen 1985, pp. 127-149. Per gli studi del Crosara cfr. nota 28.
(27) Dopo l'edizione del Muratori (cfr. n. 3) vi sono state diverse
altre edizioni del documento (ad es. in M. FANTUZZI,
Monumenti ravennati de' secoli di mezzo per
la maggior parte inediti, voll. 6, Venezia
1801-1804, vol. IV, pp. 174-5). La più recente
e accurata è quella di U. Zaccarini che si presenta
qui nell'Appendice documentaria (n. 1). Colgo
qui l’occasione per ringraziare Umberto Zaccarini
non solo per l'Appendice documentaria apprestata
per l'occasione, ma anche per il prezioso aiuto
fornitomi in varie fasi della ricerca. La cartina
geografica, sempre predisposta dallo Zaccarini,
è stata disegnata dal dott. Stefano Cremonini
del dipartimento di Discipline geografiche e geologico-ambientali
dell'università di Bologna, che pure ringrazio.
(28) Studioso specifico del problema delle scholae ravennati
e della Casa Matha è stato Fulvio Crosara, sostenitore
convinto della «continuità». Cfr. F. CROSARA,
Le “scole” ravennati dell'alto medioevo e la
Carta Piscatoria del 943, in «Archivio giuridico»,
CXXXVII (1949), fasc. I, pp. 33-65; fasc. 2, pp.
9-42 (e, in estratto, Modena 1949); ID., La
redazione statutaria dell'Ordine della Casa Matha
nella Ravenna del Trecento, Roma 1965; ID.,
La teoria della “continuità storica” nell'interpretazione
degli storici del diritto, in Seminario
italo-tedesco di Storia del diritto, Milano
1972, pp. 159-76; ID., Le corporazioni antiche
e medievali a Roma, Costantinopoli e Ravenna e
Ravenna medievale e moderna nella legislazione
statutaria, in AA.VV., Antiche corporazioni,
Ravenna 1981, pp. 11-46, 113-32.
(29) FANTUZZI, V, p. 249, n. 28.
(30) Sulla patrimonialità dell'arcivescovo ravennate, che si concentrava
nella Romagna e nelle Marche, ma che si estendeva
anche in Istria, nel Ferrarese, nel basso Veneto,
in Umbria e persino in Sicilia (sino alla conquista
dell'isola da parte dei Musulmani nel IX secolo),
cfr. G. FASOLI, Il dominio territoriale degli
arcivescovi di Ravenna fra l'VIII e l'XI secolo,
in I poteri temporali dei vescovi in Italia
e in Germania nel Medioevo, a cura di C. G.
Mor e H. Schmidinger, Bologna 1979, pp. 87-140
e EAD., Il patrimonio della Chiesa di Ravenna,
in Storia di Ravenna, II/1, Dall'età
bizantina all'età ottoniana, a cura di A.
Carile, Venezia 1991, pp. 389-400.
(31) Sulla schola degli ortolani romani, cfr. L. M. HARTMANN,
Urkunde einer romischen Gärtnergenossenschaft
vom Jahre 1030, Freiburg i. Br. 1892; ID.,
Ecclesiae S. Mariae in via Lata tabularium,
vol. I, Vienna 1895. Il doc. è edito anche in
G. M. MONTI, Le corporazioni nell'evo antico
e nell'alto medio evo, Bari 1934, pp. 224-27
(32) Queste le conclusioni anche del Mickwitz, per il quale la Schola
piscatorum non sarebbe una Zünft, cioè
una vera e propria corporazione, ma una semplice
Pächtergenossenschaft, cioè un consorzio
di affittuari. Cfr. G. MICKWITZ,
Die Kartellfunktionen der Zünfte und ihre Bedeutung
bei der Entstehung des Zunftwesens, Helsingfors
1936 (rist. an. Amsterdam 1968), pp. 186-87. E proprio sulla
base di questo tipo di enfiteusi ecclesiastiche
di terreni vallivi e paludosi a sfondo migliorativo
che si sono poi formate, in altre zone, le ben
note «partecipanze agrarie», sulle quali cfr.
ora Terre e comunità nell'Italia padana. Il
caso delle Partecipanze Agrarie emiliane: da beni
comuni a beni collettivi, a cura di E. Fregni,
Mantova 1992 (= «Cheiron», nn. 14-15, aa. 1990-91,
pp. 1-338).
(33) Sulla schola negotiatorum, cfr. FANTUZZI, I, p. 186 n.
9 (19 settembre 954); pp. 133-35 n. 25 (26 ottobre
954). Sulla schola macellatorum, cfr. FANTUZZI,
I, p. 228 n. 72. Esiste poi un documento tuttora
inedito del 3 marzo 980 (Archivio Arcivescovile
di Ravenna = AAR, n. 2348) in cui è nominata una
schola callicariorum. Vedine il regesto
in Storia di Ravenna, II/1 cit., pp. 513-14.
(34) FANTUZZI, III, p. 379 n. 1; C. SPRETI, Notizie spettanti
all'antichissima Scola de' Pescatori in oggi denominata
Casa Matha, Ravenna 1839, vol. I, p. 228 n.
3; CROSARA, Le “schole” ravennati cit.,
p. 64.
(35) L'errore di datazione risulta già chiarito in SOLMI, Le associazioni
cit., p. 123 n. 5 e in HARTMANN, Zur Geschichte
der Zünfte cit., p. 29 n. 4.
(36) Appendice documentaria, n. 2. Da notare come nel documento
non si parli espressamente di una «schola piscatorum»,
ma si faccia solo riferimento ad una «predicta
scola». Che questa sia però sicuramente la Schola
piscatorum lo dimostrano i nomi dei «confratres»,
nomi che si ritrovano nei successivi documenti
del 9 maggio 1082 (FANTUZZI, III, p. 379 n. 3)
e 28 novembre 1083 (Ibid., n. 4) dove si parla
esplicitamente di Schola piscatorum. Da
notare inoltre come il «Vido Tosco Petri de Gontaredo»
vada in effetti inteso come «Vido Tosco, Petro
de Gontaredo». Che gli individui siano due lo
dimostra il fatto che Pietro di Gontaredo risulta
poi capitularius della corporazione per
tutti i tre decenni successivi sino al 1112. Probabilmente
l'errore di Petro in Petri è opera
del copista che trascrisse il documento circa
un secolo dopo.
(37) La valle Fenaria si estendeva a nord-ovest della città (vedi
cartina) e quella Zusverti a nord-nord-ovest,
oltre il Po di Primaro. Nell'insieme le due valli
misuravano, stando ai calcoli dello storico cinquecentesco
ravennate Girolamo Rossi, più di 36 mila tornature,
pari a circa 12 mila ettari (H. RUBEUS, Historiarum
Ravennatum libri X, Venetiis 1589, p. 508).
(38) «Regalia sunt hec: arimannie, vie publice, flumina navigabilia
et ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica
(…) piscationum redditus et salinarum…» (M.G.H.,
Constitutiones, I, n. 175 p. 244).
(39) FANTUZZI, III, pp. 379-80, nn. 2-6. Sul conte imolese Guido
«detto Arardo», capostipite dei conti di Bagnacavallo,
cfr. G. FASOLI, I conti e il comitato di Imola
(secc. X-XIII), in «Atti e memorie della Deputazione
di storia patria per le antiche province di Romagna»
(d'ora innanzi AMR), VIII (1942-43), pp. 120-192,
a pp. 127-131. Per la famiglia Traversari cfr.,
pur se spesso inaffidabile, SPRETI, Notizie cit.,
vol. I, pp. 125-28 e G. LAZZAROTTO, I Traversari
di Ravenna, Ravenna, s. d. [ma 1963].
(40) FANTUZZI, III, p. 382, n. 18.
(41) Ibid., p. 382 no. 14, 15 ecc.
(42) Appendice documentaria, n. 3.
(43) AAR, n. 3189. Il documento è edito in A. VASINA, Romagna
medievale, Ravenna 1970, p. 207 (con la data
errata 1129). In esso l'arcivescovo Gualtiero
concede a Domenico di Leone, Martino di Birza,
Paolo, Zudolino, Martino «pescivendolo», Pietro
di Ugone, Gazzolo di Pietro di Arduino, Giovanni
di Pietro chierico, Giovanni tabellione e altri,
tutti appartenenti ad un ordo imprecisato di Cesena,
di commerciare in esclusiva pesci, ferro, panni
ed altra mercanzia a Cesena e nel suo vicariato.
Cenni sul valore del documento in A. I. PINI,
L'economia di Cesena e del Cesenate in età
malatestiana e post-malatestiana (1378-1504),
in Storia di Cesena, 11/2, Il medioevo
(secc. XIV-XV), a cura di A. Vasina, Rimini
1985, pp. 167-256, a p. 208.
(44) Per la storia di Ravenna in età comunale, oltre all'opera cinquecentesca
di Girolamo Rossi cit. alla nota 37, molte pagine
in A. VASINA, Le autonomie cittadine in Romagna,
in ID., Romagna medievale cit., pp. 137-209
e ID., Comuni e signorie in Emilia e in Romagna,
Torino 1986. Ma vedi ora A. I. PINI, Il comune
di Ravenna fra episcopio e aristocrazia cittadina,
in Storia di Ravenna, III, L'età comunale
e signorile, a cura di A. Vasina, Venezia
1992, pp. 201-57.
(45) Il doc. è in Archivio Capitolare di Ravenna, S. Maria in
Porto, H 2194, edito in VASINA, Romagna
medievale cit., pp. 201-2.
(46) Della vasta bibliografia riguardante Guiberto citeremo soltanto:
G. DOLCINI, Clemente III, antipapa, in
Dizionario biografico degli Italiani, vol.
XXVI, Roma 1982, pp. 181-88; J. ZIESE, Wibert von Ravenna.
Der Gegenpapst Clemens III (1084-1100), Stuttgart
1982; I. HEINDRICH, Ravenna unter Erzbischof
Wibert (1073-1110). Untersuchungen zur Stellung
des Erzbischof und Gegenpapst Clemens III in seiner
Metropole, Sigmaringen 1984.
(47) Sulla storia generale di questo periodo, cfr. O. CAPITANI, Storia
dell'italia medievale (410-1216), Bari 1986,
pp. 277-360.
(48) P. F. KEHR, Italia pontificia, V, Aemilia, p.
57 n. 188; A. SIMONINI, La Chiesa ravennate.
Splendore e tramonto di una metropoli, Ravenna
1964, pp. 269-275; cfr. anche G. M. CANTARELLA,
Ecclesiologia e politica nel papato di Pasquale
II, Roma 1982.
(49) Sulle premesse generali alla nascita del comune nell'Italia
centro-settentrionale, cfr. A. I. PINI, Dal
comune città-stato al comune ente amministrativo,
in Storia d'Italia diretta da G. Galasso,
vol. IV, Torino 1981, pp. 449-587 (e ora in ID.,
Città, comuni e corporazioni cit., pp.
57-218).
(50) A. VASINA, Comune, vescovo e signoria estense dal XII al
XV secolo, in Storia di Ferrara, vol.
V, Cittadella 1987, pp. 75-127, a p. 106. Cfr.
anche G. ORTALLI, Comune e vescovo a Ferrara
nel sec. XII: dai «falsi ferraresi» agli statuti
del 1173, in «Bullettino dell'Istituto storico
italiano per il Medio Evo», 82 (1970), pp. 271-328
e A. VASINA, Ferrara e Ravenna tra Papato e
Impero nel XII secolo, in La cattedrale
di Ferrara, Ferrara 1982, pp. 179-197.
(51) FANTUZZI, III, p. 380 n. 7. Più ampio regesto in V. CARRARI,
«Storia di Romagna» (ms. alla Biblioteca Classense
di Ravenna), ad annum.
(52) FANTUZZI, III, p. 380 o. 6; SPRETI, Notizie cit., vol.
I, p. 230 n. 12.
(53) Sui caratteri peculiari dell'economia di Ravenna in età comunale
e signorile, cfr. A. I. PINI, L'economia “anomala”
di Ravenna in un'età doppiamente di transizione
(secc. XI-XIV), in Storia di Ravenna, vol.
III cit.
(54) Per il documento del 1109 cfr. nota 45. Il doc. del 3 luglio
1115 è edito in VASINA, Romagna medievale
cit., pp. 205-6.
(55) FANTUZZI, III, p. 381 n. 9.
(56) HARTMANN, Zur Geschichte der Zünfte
cit., pp. 30-32.
(57) Ibid., p. 32. Capitularius è un altro dei termini dai
significati polivalenti. Uno di questi è «esattore
di imposte» (J. F. NIERMEYER, Mediae latinitatis
lexicon minus, Leiden 1976, p. 136) e si adatterebbe
molto bene a chi deve raccogliere quote d'entrata
e multe dai soci di una corporazione.
(58) I Balbi appaiono nelle carte ravennati almeno dal 1053, quando
un Johannes Balbi (un nome che si ripeterà
poi spesso nella famiglia) refura beni «de iure
ecclesie S. Georgii» (FANTUZZI, V, p. 162). Sulla
famiglia notizie, non sempre precise, in SPRETI,
Notizie cit., vo1. I, pp. 207-211.
(59) FANTUZZI, III, p. 386 n. 42.
(60) Ibid.,
III, p. 389. Il
documento precisa che delle 78 parti e mezzo che
delle valli spettano (per precedenti acquisti)
alla Schola piscatorum i Balbi ne possedevano
in proprio 26 parti e mezza.
(61) Appendice documentaria, n. 6.
(62) FANTUZZI, III, p. 300.
(63) Archivio della Casa Matha (ACM), «Memoriale», p. 131.
(64) Ibid., p. 165. La matricola è datata 30 dicembre 1327 che, nello
stile comune, corrisponde al 30 dicembre 1326.
(65) Cfr. Appendice documentaria, n. 8, dove si parla di una
«Schola et ordo domus Caxematte piscatorum de
Ravenna»!
(66) L. SIMEONI, Un documento del 1111 di un 'ignota corporazione
ravennate, in «Rendiconti dell'Accademia delle
Scienze dell'istituto di Bologna. Classe di scienze
morali», s. VI (1942-43), pp. 131-141, dove a
pp. 139-41 si dà l'edizione del documento. Questo
viene riproposto nell'Appendice documentaria,
n. 4 con qualche leggera variante e soprattutto
con la nuova datazione al 1110 avendo il notaio
Ugo adottato, in questo come in altri casi, lo
«stile pisano», come conferma l'anno dell'indizione.
(67) Cfr. PINI, Il comune di Ravenna cit., par. 4.
(68) Cfr. supra, nota 54.
(69) Ciò non esclude che possano esservi stati altri momenti di frizione
tra la Schola piscatorum e l’Ordo piscium
vendencium. Ed è forse in uno di questi momenti
che potrebbe essere sorto, su ispirazione della
Schola piscatorum, quell'Ordo piscivendolum
Pusterle che appare documentato per la prima
volta il 12 dicembre 1119 (Archivio di Stato di
Ravenna = ASRa, Regesti Bernicoli, ad
annum). Questa corporazione, detta anche «del
borgo» perché attiva nel burgus Ravenne,
situato fuori porta Anastasia (o Serrata) nella
zona del porto di S. Maria Rotonda (mausoleo di
Teoderico), è nuovamente ricordata in data 23
gennaio 1239 (ASRa, S. Vitale, caps. V,
VI, n. 24) e per l'ultima volta negli statuti
cittadini del 1253 (cit. infra alla nota 93) dove
peraltro alla rubrica 330 non si parla neppure
più di un ordo, ma solo di piscivenduli
Burgi.
(70) Vedi, ad esempio, Lucio Balbi, che nel 1279 versa un canone
«pro Ordine mercati piscium de Ravenna» (ASRa,
Classe, vol. Il, p. 2) e nel 1291 è «capitularius
schole piscatorum» (ASRa, Porto, 390 B); Pietro
Balbi, che nel 1293 è «iudex et sindicus schole
piscatorum», nel 1309 capitularius della
stessa schola (ASRa, Porto, 357 B, 67 A,
1030 D) e nel 1298 versa un canone «pro ordine
mercati piscium» (ASRa, Classe, vol. 13, c. XVI)
e così via. Devo questi dati alla cortesia di
U. Zaccarini.
(71) V. FEDERICI, Regesto di S. Apollinare Nuovo, Roma 1907
(= Regesta Chartarum Italiae, 3), p. 132: «Petimus
a te Ambrosio abbate, uti nobis Bulgarello Picitti
et Simoni... et Petro Villano et Oddoni de Romanello
sacellario, et maioribus Ordinis mercati piscium
vendencium, acceptoribus pro nobis et omnibus
hominihus maioribus et minoribus
predicti Ordinis».
(72) Sarà appena il caso di precisare, ma occorre farlo data la confusione
che ancora genera il termine in molti storici
locali e no, che il termine platea nei
territori ex-bizantini come Ravenna (ma anche
Bologna, Ferrara e tutta la Romagna) non significa
«piazza», ma «via percorribile dai carri», e che
pertanto platea maior non è da intendersi
come «piazza maggiore» ma come «strada maggiore»,
«via principale». Cfr. S. LAZARD, Grecismi
nell'esarcato di Ravenna, in «Studi Romagnoli»,
XXXI (1980), pp. 59-74.
(73) ASRa, Classe, vol. Il, p. 16.
(74) Appendice documentaria, n. 5.
(75) Su questa chiesa cfr. G. BOVINI, Un'antica chiesa ravennate:
S. Michele in Africisco, in «Felix Ravenna»,
fasc. LXII (1953), pp. 5-37.
(76) Sull'arcivescovo Tederico, cfr. A. VASINA, L'elezione degli
arcivescovi ravennati del sec. XIII nei rapporti
con la S. Sede, in «Rivista di storia della
Chiesa in Italia», X (1956), pp. 49-89.
(77) In tale guaita, come si è già detto (cfr. nota 73), l’Ordo
mercati piscium si trasferì sicuramente soltanto
nel 1272.
(78) SPRETI, Notizie cit., vol. II, p. 12, rubr. XVIII.
(79) ASRa, Classe, vol. 13,c. XVI v.
(80) Cfr. PINI, Il comune di Ravenna cit., paragrafi 6 e 7.
(81) Lettera del papa Gregorio IX all'arcivescovo ravennate in merito
alla scomunica di Federico II, in FANTUZZI, vol.
V, pp. 322-23.
(82) J. A. AMADESI, In antistitum Ravennatum cronotaxim ab antiquissimae
eius ecclesiae exordiis ad haec usque tempora
perductam, vol. 3, Faenza 1783, vo1. III, pp. 179 ss.
(83) A. TARLAZZI, Appendice ai Monumenti Ravennati dei secoli
di mezzo del conte M. Fantuzzi, voll. 2, Ravenna
1872-1874, vol. I, pp. LVII, 130, 134-38; A. TORRE,
I Polentani fino al tempo di Dante, Firenze
1966, p. 8.
(84) TARLAZZI, vol. II, pp. 45 ss.; RUBEUS, Historiarum Ravennatum
cit., p. 405; A. TORRE, Le controversie fra
l'arcivescovo di Ravenna e Rimini nel sec. XIII,
in «Studi Romagnoli», II (1951), pp. 333-55, a
p. 338.
(85) Più tardi, nel '600, ci fu addirittura chi volle maliziosamente
intendere matha come «matta» e parlò di
Domus stulta, facendo notare come i suoi
soci fossero stati così imprevidenti da disperdere
quasi tutto il patrimonio (S. PASOLINI, Lustri
ravennati, Bologna 1678, t. VII, 1ib. XIX,
p. 31).
(86) P. SELLA, Glossario latino-emiliano («Studi e testi»,
74), Città del Vaticano 1937, pp. 63-64.
(87) SPRETI, Notizie cit., vo1. I, p. 5.
(88) Annales Caesenates, in «Rerum Italicarum scriptores»,
vol. XIV, Milano 1729, col. 1097; PETRI CANTINELLI,
Chronicon, in RIS, n. ed., XXVIII, II,
p. 3; RUBEUS, Historiarum Ravennatum cit.,
pp. 414 ss.
(89) Annales Caesenates cit., col. 1097; F. CROSARA, Federico
II e Ravenna, in Atti del Convegno intern.
di studi federiciani, Palermo 1952, pp. 255-281;
L. SIMEONI, Federico II all'assedio di Faenza,
in AMR, III (1939), pp. 164-199, a p. 183.
(90) Le case dei Traversari e dei loro principali sostenitori furono
distrutte e i materiali in parte riutilizzati
per la costruzione di un castrum (C. GIOVANNINI
- C. RICCI, Le città nella storia d'Italia:
Ravenna, Bari 1985, p. 90).
(91) RUBEUS, Historiarum Ravennatum cit., pp. 422-23; TARLAZZI,
I, p. LXXV.
(92) Sull'arcivescovo Filippo da Pistoia, cfr. M. MORGANTE, Filippo
da Pistoia, arcivescovo di Ravenna, Ascoli
Piceno 1959; P. ROCCA, Filippo, vescovo di
Ferrara, arcivescovo di Ravenna nelle grandi vicende
del Duecento, Rovigo 1966; A. VASINA, Un
arcivescovo ravennate del Duecento: Filippo da
Pistoia (1251-1270), in «Rivista di Storia
della Chiesa in Italia», XV (1961), pp. 83-100.
Sulla pace del 1253, cfr. A. TORRE, La pace
di Romagna del 1253, in AMR, n.s., III (1951-53),
pp. 165-80.
(93) A. ZOLI - S. BERNICOLI, Statuto del secolo XIII del Comune
di Ravenna, Ravenna 1904. Sui motivi che portano
a datare questo statuto per la gran parte al 1253
(con aggiunte sino al 1257), cfr. PINI, Il
comune di Ravenna cit., nota 326.
(94) ZOLI-BERNICOLI, Statuto del secolo XIII, cit., rubr.
327.
(95) Ibid., rubr. 329. Molto interessanti anche le rubriche
330 bis (che affida al podestà il compito di investigare
sulle societates e conspirationes)
e 331 (che affida al podestà il compito di costringere
i Ravennati ad assolversi reciprocamente dalle
obbligazioni precedentemente giurate).
(96) ASRa, S. Vitale, caps. III, fasc. I, n. 21. Non è chiaro
se possa esserci qualche rapporto tra questi macellatores
e la schola del 1001 (cfr. nota 33).
(97) ACM, «Memoriale», p. 75.
(95) SPRETI, Notizie cit., vol. I, p. 241.
(99) Ibid., vol. II, p. 59.
(100) Archivio Storico Comunale di Ravenna, Cancelleria, n.
528.
(101) Sulla dominazione veneta a Ravenna, cfr. W. BARBIANI, La
dominazione veneta a Ravenna, Ravenna 1927;
Ravenna in età veneziana, a cura di D.
Bolognesi, Ravenna 1986.
(102) Appendice documentaria, n. 7.
(103) Appendice documentaria, n. 8. Cfr. anche U. ZACCARINI,
Casa Matha e dominio ducale veneto di Ravenna.
La “donatio bonorum” del 1506 alla Serenissima
Repubblica, presentazione del Primo Massaro
P. Zampighi (Documenti della Casa Matha, fasc.
2), Ravenna 1990.
(104) Appendice documentaria, n. 9. Cfr. ZACCARINI, Casa
Matha cit.
(105) Attualmente la Casa Matha possiede una tenuta agricola nel
comune di Alfonsine e il palazzo in Ravenna dove
ha la propria sede (cfr. I. BADESSI, La pesca
valliva e una millenaria società di pescatori.
La “Casa Matha” di Ravenna, Ravenna 1950,
p. 8).
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Torna
in alto |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Nella
sezione informativa e degli eventi |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|